Imposta di registro ed esecutorietà concessa per una somma inferiore a quella ingiunta

Vito Amendolagine
20 Aprile 2021

La base imponibile per il pagamento dell'imposta di registro è rappresentata dall'importo coperto dall'esecutività ex art. 647 c.p.c., del decreto ingiuntivo, anche se non corrispondente - per difetto - all'importo azionato nella fase monitoria.
Massima

La base imponibile per il pagamento dell'imposta di registro è rappresentata dall'importo coperto dall'esecutività ex art. 647 c.p.c., del decreto ingiuntivo, anche se non corrispondente - per difetto - all'importo azionato nella fase monitoria.

Il caso

La fattispecie oggetto di ricorso per Cassazione riguarda l'impugnazione di un'avviso di liquidazione per l'omesso pagamento dell'imposta di registro e dei relativi accessori per la registrazione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo - soltanto per una parte della somma ingiunta - nei confronti di un condebitore.

La questione

Nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo per mancata opposizione soltanto nei confronti di uno dei soggetti coobbligati l'imposta di registro deve essere liquidata e riscossa per l'intero ammontare del credito azionato in sede monitoria o soltanto per la frazione dell'importo per il quale viene concessa l'esecutività?

Le soluzioni giuridiche

Il ricorso proposto dal contribuente viene accolto, in quanto la diversità di estensione ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento in relazione ai diversi soggetti coobbligati condiziona la liquidazione dell'imposta di registro, nel senso che l'acquisizione dell'esecutività nei confronti di un solo condebitore solidale nei ridotti limiti dell'importo per cui questi sia tenuto nei confronti del creditore, comporta la tassazione del decreto ingiuntivo per l'ammontare corrispondente anche se inferiore a quello della somma ingiunta per intero.

Conseguentemente, nel caso in cui l'esecutività - non importa se concessa iussu iudicis o derivata ope legis - non corrisponda all'intero ammontare del credito, ma sia soggettivamente od oggettivamente limitata, essendo relativa ad uno dei condebitori e/o ad una frazione del credito, l'imposta di registro deve essere liquidata e riscossa entro tali limiti, salva l'eventualità di un conguaglio o un rimborso in relazione all'esito variabile della sentenza resa nel successivo giudizio di opposizione.

Osservazioni

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 131/1986, l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo soggetto a registrazione (Cass. civ., sez. trib., 1 luglio 2020, n.13372; Cass, civ., sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30826), senza che rilevi l'eventuale apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria, costituente soltanto la formalità necessaria per potere avviare in concreto la procedura dell'esecuzione forzata.

Perchè sorga l'obbligo di pagare l'imposta di registro, non è necessario che sia adottato un provvedimento definitivo, essendo sufficiente l'esistenza di un atto giudiziario esecutivo, ferma restando l'operatività dei conguagli e dei rimborsi a seguito dell'adozione di una decisione passata in giudicato.

L'intervento del giudicato, integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio od al rimborso dell'imposta, da fare valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2018, n. 12023; Cass. civ., sez. VI, 5 giugno 2014, n. 12736; Cass. civ., sez. V, 29 maggio 2006, n. 12757).

Infatti, con riferimento alla sentenza che definisce il giudizio anche solo parzialmente e non passata in giudicato, essa è soggetta ad imposta di registro, sicchè l'Ufficio preposto provvede legittimamente alla sua liquidazione, emettendo il relativo avviso, impugnabile per vizi formali o sostanziali, inerenti all'atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.

La norma non può essere però interpretata nel senso che l'imposta continua ad essere dovuta anche a seguito della definitiva riforma dell'atto, perché una simile interpretazione comporterebbe la conseguenza irragionevole di obbligare ad un pagamento il quale dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, venendo ad equiparare l'ipotesi di presenza pur se ancora non definitiva, comunque attuale- del presupposto impositivo, all'ipotesi di definitivo accertamento della relativa insussistenza (Cass. civ., sez. trib., 13 febbraio 2020, n.3617).

Sempre sotto tale aspetto, va inoltre considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione limitatamente ad una somma inferiore a quella ingiunta, non costituisce un provvedimento assimilabile ad una sentenza non definitiva e, data la sua natura interinale, non è impugnabile (Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 2006, n.3012).

L'imposta è applicata - nella fattispecie scrutinata dai giudici di legittimità - sulla base della esecutività del decreto ingiuntivo e non sulla sua esecuzione in concreto (Cass. civ., sez. trib., n. 11663/11), indipendentemente dalla volontà dell'istante di procedere all'esecuzione del titolo, ragione per cui l'atto che presenti tutti i requisiti formali del decreto ingiuntivo deve essere assoggettato a tassazione, non ostandovi la possibilità che lo stesso, nei giudizi successivi, sia dichiarato nullo o venga revocato, salvo però conguaglio o rimborso a seguito di successiva sentenza di opposizione allo stesso passata in giudicato.

In particolare, per quanto riguarda la misura della tassazione, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, che recano la condanna al pagamento di somme o valori, oppure ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono ordinariamente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), parte I, della Tariffa allegata al citato d.P.R. 131/1986.

Ciò premesso, l'ordinanza in commento è interessante perché riguarda una fattispecie di cui non si rinvengono precedenti editi nei medesimi termini, muovendo dalla considerazione che la soggezione del decreto ingiuntivo ad imposta proporzionale di registro è connessa e commisurata alla relativa esecutività, non rilevando però che quest'ultima consegua alla concessione provvisoria del giudice in fase sommaria o contenziosa ex artt. 642 e 648 c.p.c. ovvero derivi dalla mancata opposizione dell'intimato o dall'inattività dell'opponente ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

Ciò in base all'art. 37 del d.P.R. 131/1986, in materia di registrazione degli atti giudiziari, il cui tenore è inequivocabile agli effetti che qui rilevano: gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, tra i quali, rientrano i decreti ingiuntivi esecutivi, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Va anche considerato che sempre con riferimento al decreto ingiuntivo, l'art. 37 del citato d.P.R. 131/1986, prevede espressamente come presupposto impositivo che il suddetto titolo sia emesso in forma esecutiva o la acquisti in seguito per effetto dell'intervento del giudice, sulla cui scorta, si è quindi affermato che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l'esecutorietà dello stesso venga successivamente sospesa, perchè come già precisato, solo l'intervento di una decisione definitiva che all'esito del giudizio di opposizione revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo di cui si discute (Cass. civ., sez. trib., 18 febbraio 2021, n.4327).

Pertanto, posto che la base imponibile non può che essere rappresentata dall'importo coperto dal provvedimento di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo, anche se come verificatosi nella fattispeciescrutinata dai giudici di legittimità non corrispondente - per difetto - all'intero importo per il quale il creditore ha agito in sede monitoria, il giudice di merito ha chiaramente fatto malgoverno del principio enunciato, laddove ha valutato che l'imposta di registro doveva liquidarsi sull'intero ammontare del credito ingiunto, anche se l'ingiunzione di pagamento era diventata esecutiva - per mancata opposizione - nei soli confronti del coobbligato tenuto per un importo minore rispetto all'intero ammontare del suddetto credito.

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