Redazione scientifica
20 Aprile 2021

La fase di merito dell'opposizione avverso l'esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione è soggetta al rito ordinario e deve essere instaurata con atto di citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, risultando, altrimenti, improcedibile.

M.G.M. proponeva l'esecuzione forzata (nelle forme del procedimento di espropriazione presso terzi) nei confronti del coniuge separato E.P.T., sulla base di provvedimenti di determinazione dell'assegno di mantenimento pronunciati nel corso del giudizio di separazione.

E.P.T. ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. respinta dal Tribunale di Ancona, ma accolta, in riforma della decisione di primo grado, dalla Corte di appello di Ancona.

M.G.M. ricorre in Cassazione, denunciando - per quanto qui di interesse - con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 616 c.p.c. in relazione all'art. 706, 710, 737 c.p.c.; resiste con controricorso E.P.T.

La Corte di cassazione ritiene il motivo manifestamente fondato, atteso che la Corte di appello ha errato nel ritenere che, nella specie, al merito dell'opposizione dovesse essere applicato il rito speciale camerale previsto in materia di separazione, che si introduce con ricorso (e nel ritenere tempestiva l'instaurazione della fase di merito a cognizione piena). Invero, tale conclusione è in palese contrasto con i principi costantemente affermati dalla Corte, secondo cui «in sede di opposizione all'esecuzione promossa per crediti di mantenimento stabiliti in sede di separazione e divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità o efficacia del titolo, non anche fatti sopravvenuti o comunque questioni che vanno fatte valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della l. 898/1970»(Cass. civ., n. 17689/2019; Cass. civ., n. 20303/2014). Il procedimento camerale previsto dall'art. 710 c.p.c. è, in altri termini, l'unico procedimento applicabile per ottenere la modificazione delle condizioni stabilite in sede di separazione, mentre una siffatta modificazione non può essere richiesta (e di fatto non è neanche stata richiesta da E.P.T.) in sede di opposizione all'esecuzione promossa per il soddisfacimento dei relativi crediti. Logica ed inevitabile conseguenza di tale ricostruzione è che in sede di opposizione all'esecuzione, non essendo possibile chiedere la modifica delle condizioni della separazione, non è del pari applicabile il rito speciale camerale previsto in via esclusiva dalla legge per tale richiesta di modificazione. In conclusione, non possono esservi dubbi sul fatto che la fase di merito dell'opposizione avverso l'esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione e divorzio sia soggetta al rito ordinario e debba quindi essere instaurata con atto di citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cass. civ., n. 19264/2012; Cass. civ., n. 1152/2011).

Posto che nel caso di specie, è pacifico che, «dopo la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, l'opponente ha instaurato il giudizio di merito a cognizione piena (…) mediante ricorso depositato entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., ma notificato in data successiva alla scadenza di quel temine», la Corte cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l'opposizione proposta da E.P.T.

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