Notifica con il rito dell'irreperibilità telematica, l'assenza di un valido indirizzo presso il registro INI-PEC la rende invalida

La Redazione
20 Aprile 2021

L'asserita notifica della cartella impugnata, eseguita a mezzo PEC, con il rito dell'irreperibilità telematica in assenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro INI-PEC, non è valida perchè non provata.

L'asserita notifica della cartella impugnata, eseguita a mezzo PEC, con il rito dell'irreperibilità telematica in assenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro INI-PEC, non è valida perchè non provata.

Nel caso di specie non è stato prodotto alcunché che documenti l'attività posta in essere per la procedura di irreperibilità telematica riguardante la notifica della cartella; in aggiunta, l'indirizzo di posta certificata non valido che ha comportato la mancata consegna della notifica via PEC (…), non denota che l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole del notificatore il quale è onerato di puntuale e rigorosa dimostrazione in una ad adeguata giustificazione; infine, non risulta provato che l'indirizzo a cui inviata la notifica sia stato tratto dal registro INI-PEC e di più la ricorrente ha dimostrato, attraverso la produzione del certificato camerale, ma anche dall'INI-PEC, che l'indirizzo PEC annotato è diverso da quello cui l'agente assume aver notificato la cartella.

Irrilevanti, quindi, “le ragioni che legittimano l'iscrizione attesa l'obiettiva mancata produzione della cartella di pagamento, essendo quest' ultima l'atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l'esistenza”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.