Revisione delle tabelle millesimali: spetta al Giudice eliminare le difformità riscontrateFonte: Cass. Civ. sez. II, 20 aprile 2021, n. 10372 | Cod. Civ. Articolo 2702 | Cod. Civ. Articolo 2735 | Cod. Proc. Civ. Articolo 115 | Cass. Civ. sez. II, 13 settembre 1991, n. 9579 | Cass. Civ. sez. un., 9 luglio 1997, n. 6222 | Cass. Civ. sez. II, 22 novembre 2000, n. 15094 | Cass. Civ. sez. II, 26 marzo 2010, n. 7300 | Disp. Att. Trans. Cod. Civ. 30 marzo 1942 n. 318 Articolo 69 | Cass. Civ. sez. II, 10 maggio 2018, n. 11290 | Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2013, n. 21950 | Cass. Civ. sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25790
22 Aprile 2021
Sul tema la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10372/21, depositata il 20 aprile.
La Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado che accoglieva la domanda di una condomina, proseguita dalle sue due eredi dopo la sua morte, disponendo la revisione delle vigenti tabelle millesimali, affermando che le tabelle esistenti, redatte nel 1960, si discostassero in misura rilevante dai valori proporzionali delle singole unità immobiliari, non considerando come parte ablativa l'interno numero 1 e come autonoma porzione l'appartamento attivo numero 4 di un Condominio.
Altre due condomine ricorrono quindi in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 n. 2 disp. att. c.c., 2702 e 2735 c.c., 115 c.p.c. nella parte in cui è stata accolta la domanda diretta alla revisione in assenza dei presupposti legali.
I motivi di ricorso vanno respinti in quanto secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. nn. 9579/1991, 6222/1997, 15094/2000, 7300/2010) le tabelle millesimali, ex art. 69 n. 2 disp. att. c.c., possono essere rivedute e modificate (anche nell'interesse di un solo condomino) se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano. Tale notevole alterazione del rapporto tra i valori proporzionali non è necessariamente correlata ad una modificazione materiale dello stabile, potendosi anche avere la creazione di un nuovo piano con mantenimento degli originari valori proporzionali. Compete perciò al Giudice di merito stabilire, di volta in volta, se il mutamento delle condizioni dei luoghi o le opere realizzate siano tali da implicare la revisione di detti valori e il suo giudizio, sul punto, che si concreta in un accertamento di puro fatto, sottratto al controllo di legittimità se, risulta sorretto da adeguata motivazione (come nel caso in esame). Spetta quindi al Giudice, nel caso in cui un condomino abbia chiesto la revisione delle tabelle millesimali deducendo la divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, verificare i valori di ciascuna delle unità immobiliari, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza del piano, la luminosità, l'esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e quindi di adeguarvi le tabelle, eliminando le difformità riscontrate (Cass. nn. 11290/2018, 21950/2013, 25790/2016).
Nel caso di specie i Giudici di merito hanno quindi verificato, in base alle risultanze della CTU ed alla dichiarazione resa in assemblea da un altro condomino, un sopravvenuto mutamento delle condizioni di parti dell'edificio rispetto alle tabelle del 1960, apprezzamento insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 69 disp. att. n. 1 c.c., l'errore che giustifica la revisione delle tabelle millesimali non coincide con l'errore vizio del consenso, ma nell'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle (Cass. n. 6222/1997).
Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti a rimborsare le spese processuali.
Fonte: diritttoegiustizia.it |