Mancata dichiarazione o dichiarazione negativa del terzo nel pignoramento mobiliare presso terzi
21 Aprile 2021
Nel caso in cui, nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, non vi fosse alcuna dichiarazione positiva, cosa può fare il creditore procedente?
La procedura da seguire prevede che nell'atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.) sia contenuto l'invito al terzo di comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. nel termine di dieci giorni dalla legale conoscenza da parte del terzo dell'atto di pignoramento, in altri termini dalla notificazione del pignoramento allo stesso. Si tratta di termine ordinatorio, tanto che la comunicazione può essere emessa anche successivamente purché entro il termine dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.: questo si evince anche dal disposto di cui all'art. 548 c.p.c. che prevede che ove il terzo non abbia emesso la dichiarazione il giudice fissi un'udienza successiva sempre al fine di raccogliere la dichiarazione del terzo. La dichiarazione del terzo ha ad oggetto la specificazione delle cose o delle somme di cui il terzo è debitore nei confronti dell'esecutato (art. 547 c.p.c.). Dalla lettura delle norme codicistiche, qualora vi siano state dichiarazioni negative, ma anche in assenza di dichiarazioni, non potendosi arrestare il procedimento esecutivo per la semplice inerzia del terzo, si possono aprire differenti scenari. Innanzitutto, in caso di mancata dichiarazione del terzo, scatterà una presunzione di dichiarazione positiva ove il creditore abbia indicato nell'atto di pignoramento il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo in modo specifico, più precisamente se «l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo» (art. 548 c.p.c.). In questo caso, il giudice dell'esecuzione, nella pratica sempre su istanza del creditore esecutante, potrà presumere che il terzo sia effettivamente debitore delle somme o delle cose indicate dal creditore e provvedere di conseguenza ai sensi degli artt. 552 o 553 c.p.c. Si tratta di una fattispecie particolare che raramente si verifica in quanto presuppone l'indicazione specifica del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo o dell'esatta identificazione del bene, cosa che, nella pratica, difficilmente si verifica. Ove non si versi nella fattispecie di cui sopra e nel caso in cui manchi la dichiarazione del terzo o la dichiarazione sia negativa, si potranno verificare due differenti situazioni. Il creditore procedente potrà abbandonare il pignoramento presso terzi ritenendolo non fruttuoso oppure potrà contestare la mancata dichiarazione o la dichiarazione negativa come prevede l'art. 549 c.p.c. Senza poter approfondire, in questa sede, la complessa e per molti versi problematica procedura dell'accertamento sulla dichiarazione del terzo, basti osservare che sarà onere del creditore esecutante procedere alla contestazione della mancata dichiarazione o della dichiarazione negativa. Tale procedimento avrà valore esclusivamente nell'ambito della procedura esecutiva ed al solo fine di poter permettere al creditore pignorante di pervenire ad un accertamento sulla effettiva esistenza o mendo di posizioni creditore del debitore esecutato nei confronti del terzo. L'art. 549 c.p.c. precisa espressamente, infatti, che la decisione resa dal giudice dell'esecuzione sull'accertamento dell'obbligo del terzo ha effetti limitati al procedimento in corso, nonché per l'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Fonte: ilprocessocivile.it
|