Criteri per la liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale secondo la Cassazione
22 Aprile 2021
Lo ha affermato la III sezione civile della cassazione con la sentenza n. 10579/21, depositata il 21 aprile.
Il Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno biologico iure hereditatis presentata dalla moglie e dal fratello di un uomo deceduto dopo due giorni dal sinistro stradale per il quale il convenuto era stato ritenuto responsabile in misura del 50%.
In particolare, i ricorrenti lamentano il fatto che la Corte d'Appello abbia applicato le tabelle di Milano nonostante il giudice di primo grado, applicando quelle romane, non avesse liquidato il danno in modo sproporzionato rispetto alla quantificazione che l'adozione delle tabelle milanese avrebbe consentito. La doglianza si riferisce nello specifico alla liquidazione del danno parentale. Dopo aver ripercorso la giurisprudenza sul tema, il Collegio ribadisce la necessità di «una progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità che solo la tabella nazionale, per la sua natura di diritto legislativo, una volta adottata, potrà al meglio garantire, nei limiti previsti dall'art. 138 cod. assicurazioni, il bilanciamento con le esigenze del caso concreto». In conclusione, la sentenza afferma il principio di diritto secondo cui «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella». Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
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