Redazione scientifica
23 Aprile 2021

Ai fini dell'individuazione della natura o non definitiva di una sentenza che abbia deciso una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo ad indici di carattere formale desumibili dalla sentenza; tuttavia, in presenza di un contrasto tra indici formali, al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di difesa, deve ritenersi ammissibile l'appello proposto mediante riserva.

A.M.F., M.F., G.F., E.S. ed E.S. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia l'omonimo Comune per sentire pronunciare la risoluzione della donazione con la quale il loro dante causa aveva donato al convenuto un'area di circa 1.000 mq.

Il Tribunale adito, con sentenza del 2007, dichiarò risolta la donazione oggetto di causa, condannando il comune al rilascio del bene donato e al rimborso delle spese di lite e disponendo con separato ordinanza la prosecuzione del giudizio. Quindi, con successiva sentenza del 2010, condannò il convenuto al ristoro del danno occupazione dell'area, nonché al pagamento delle spese di lite per l'attività processuale svolta successivamente alla prima sentenza.

Il Comune, che aveva formulato riserva di gravame avverso la sentenza del 2007, impugnò entrambe le decisioni e la Corte d'appello di Genova dichiarò inammissibile l'appello proposto avverso la prima sentenza e rigettò l'appello principale proposto avverso la sentenza del 2010.

Avverso tale sentenza, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la nullità della sentenza gravata per aver ritenuto che fosse passata in giudicato la sentenza del Tribunale di La Spezia del 2007. La seconda sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando nel tema individuato nel primo motivo di ricorso una questione di massima particolare importanza.

La questione esaminata dalle Sezioni Unite riguarda la verifica dei criteri ai quali ricorrere per pervenire alla corretta individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, ai fini del regime di impugnazione applicabile e della possibilità per la parte di proporre impugnazione differita, nel caso in cui la sentenza decida solo su alcune delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti.

La Corte, dopo aver richiamato le decisioni favorevoli ad un approccio sostanzialista, secondo cui è l'autonomia e sufficienza della pronuncia del giudice rispetto alla singola domanda cumulata a determinare la sua qualificazione come definitiva, e quelle propense ad una soluzione formalista, che valorizza gli indici esteriori ritenuti esplicativi della definitività, ritiene di dover aderire al consolidato orientamento favorevole ad un approccio formalista. Secondo tale filone interpretativo (Cass. civ., sez. un., n. 1577/1990; Cass. civ., sez. un., nn. 711 e 712/1999), «nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva di impugnazione differita (artt. 340 e 261 c.p.c.) qualora non disponga la separazione, ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5, c.p.c., e non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, rinviando all'ulteriore corso del giudizio». La Corte evidenzia che «il criterio di distinzione tra sentenze definitive e non definitive fondato su indici formali», è preferito in quanto posto «a presidio della garanzia di certezza e della tutela dell'affidamento che la presenta di tali indici ingenera nelle parti»,e che il criterio sostanziale presenta, invece, evidenti limiti sotto il profilo della tutela dell'affidamento, non offrendo un criterio certo ed univoco di distinzione. Quanto agli indici formali rilevanti ai fini della qualificazione della sentenza come definitiva (e, dunque, immediatamente impugnabile), si precisa che essi sono stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità nel provvedimento di separazione delle cause e nella condanna alle spese della parte soccombente. Al pari degli indicatori menzionati, assume carattere formale anche l'espressa qualificazione della sentenza da parte del giudice come definitiva (o non definitiva). Ciò chiarito, i giudici rilevano come l'utilizzo di tali criteri non appare tuttavia dirimente nel caso in disamina, in quanto si palesa un contrasto tra indici formali: l'uno, l'espressa qualificazione da parte del giudice della sentenza come non definitiva, l'altro, la regolamentazione delle spese, significativa della separazione della causa e, quindi, della definitività della sentenza. Escluso il ricorso a indici di carattere sostanziale - in vista della salvaguardia delle esigenze di certezza e di affidamento -, i giudici individuano una ragione giustificatrice di sistema che, in caso di contrasto tra indici formali, consente alla parte soccombente l'accesso all'impugnazione. Essa è ravvisabile nell'art. 24 Cost. e nell'esigenza di garantire «il pieno esercizio del diritto di difesa…anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva» (Corte cost., n. 75/2019).

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