Documento Cndcec sulla riforma del Terzo Settore: elementi professionali e criticità applicativeFonte: D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
23 Aprile 2021
Il Cndcec ha pubblicato, di concerto con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, una versione aggiornata della Circolare “Riforma del Terzo Settore: elementi professionali e criticità operative”. Il documento commenta non solo la normativa (a partire dal d.lgs. n. 117/2017, cd Codice del Terzo Settore), ma anche la prassi e la dottrina in materia, ed integra il testo, oltre che con le novità normative, anche con le disposizioni regolamentari degli aspetti tecnici e di attuazione degli strumenti operativi. Vengono, ad esempio, commentati, i decreti ministeriali in tema di bilancio d'esercizio (su cui si veda la precedente news, in questo portale), sul funzionamento del Registro Unico Nazionale (si veda il commento di Sanchini, in questo portale) e sul rapporto tra PA ed enti del Terzo Settore (si rimanda alla news). Si evidenzia come la riforma non sia ancora completa: mancano taluni tasselli “per completare la totale implementazione del quadro normativo definito dalla Riforma del Terzo settore, tra cui in primis l'autorizzazione da parte della Commissione Europea del nuovo regime fiscale”, necessaria per l'entrata in vigore delle disposizioni tributarie del CTS. Nomina dell'organo di controllo. Tra le criticità segnalate nel documento vi è quella relativa all'organo di controllo degli enti del Terzo Settore: si afferma che le ODV e le APS che non hanno provveduto a nominare l'organo di controllo di cui all'art. 30, pur essendo tenute per superamento dei parametri previsti dal citato art. 30 negli ultimi due bilanci, dovrebbero poter effettuare tale nomina con la prima assemblea tenuta successivamente alla nota del 2 novembre 2020, e in ogni caso non oltre l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020; mentre per le Onlus che hanno posticipato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie fino all'iscrizione nel RUNTS l'obbligo di nomina scatterà solo con l'iscrizione nel Registro Unico e ne sono esentate finchè mantengono la propria qualifica originaria, appunto, di ONLUS. Gli incarichi di revisore legale dei conti laddove obbligatori ai sensi dell'art. 31 del CTS, dovranno essere attribuiti con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale saranno emanati da OIC i principi contabili di settore. |