Nullità del licenziamento intimato in violazione del c.d. decreto Cura Italia

23 Aprile 2021

Mentre l'art. 18 l. n. 300/1970 prevede la tutela reintegratoria piena o forte in caso di licenziamento “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge”, l'art. 2, d.lgs. n. 23/2015, per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, riconosce tale tutela in caso di licenziamento “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”...

Mentre l'art. 18 l. n. 300/1970 prevede la tutela reintegratoria piena o forte in caso di licenziamento “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge”, l'art. 2, d.lgs. n. 23/2015, per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, riconosce tale tutela in caso di licenziamento “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.

Infatti, a prescindere dal rilievo che si voglia attribuire alla differenza lessicale tra le due formule legislative, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 14, d.l. n. 104 del 14 agosto 2020, dà luogo ad un'ipotesi di nullità derivante da un limite "speciale" all'esercizio del licenziamento, ovvero da un divieto “espressamente” previsto per il licenziamento per motivi economici.

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