Il Fisco può utilizzare documenti rinvenuti in una valigetta aperta in assenza di autorizzazione e di informazione al titolare?

La Redazione
23 Aprile 2021

Nel caso di apertura di una valigetta reperita in sede di accesso, la mancata autorizzazione di cui all'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, può essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto? In tale ipotesi, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l'Amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà di farsi assistere da un professionista di fiducia? Ed infine, la mancata osservanza dei due oneri, comporta l'inutilizzati dei documenti rinvenuti?

Nel caso di apertura di una valigetta reperita in sede di accesso, la mancata autorizzazione di cui all'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, può essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto? In tale ipotesi, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l'Amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà di farsi assistere da un professionista di fiducia? Ed infine, la mancata osservanza dei due oneri, comporta l'inutilizzati dei documenti rinvenuti?

Tali questioni sono state sollevate con l'ordinanza interlocutoria n. 10664/21, depositata il 22 aprile.

A seguito di un processo verbale di contestazione, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società un avviso di accertamento sulla scorta della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso presso la sede della stessa. La CTP di Cosenza accoglieva il ricorso della società ma la decisione veniva ribaltata dalla CTR Calabria la quale escludeva l'illegittima acquisizione della documentazione extracontabile invocata dalla società. Tali documenti erano infatti stati rinvenuti in una valigetta dell'amministratore delegato in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria ma la CTR escludeva l'ipotesi di apertura coattiva ex art. 52 d.P.R. n. 633/1972 poiché l'Amministratore aveva consegnato spontaneamente la valigetta e senza coercizione. Sempre secondo la CTR, non sarebbe possibile sanzionare la mancata informazione della facoltà di farsi assistere da un professionista in fiducia in sede di accesso, mancando apposita disposizione normativa in tal senso.
La società ha proposto ricorso per cassazione.

Il Collegio rileva come quest'ultimo profilo, relativo alla mancata informazione della facoltà di assistenza da parte di un professionista, ha potuto incidere sulla validità del consenso alla consegna spontanea della valigetta da parte dell'amministratore delegato, avvalorando inoltre in tal senso l'assenza di autorizzazione giudiziaria. Sul tema la giurisprudenza di legittimità non risulta uniforme e risulta dunque necessario per la sez. tributaria della Corte di Cassazione sottolineare le questioni di massima di particolare rilevanza che emergono nel caso di specie ai fini di un'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Nello specifico, il quesito riguarda:

  • «se, in caso di apertura della valigetta reperita in sede di accesso, la mancata autorizzazione di cui all'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto;
  • se, nel caso in cui si dia risposta positiva alla prima questione, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l'amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui all'art. 12, comma 2, l. n. 212/2000, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria;
  • se, infine, l'eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione ed il conseguente vizio del consenso del titolare del diritto comporti l'inutilizzabilità della documentazione acquisita in mancanza della predetta autorizzazione».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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