Fondo di garanzia e surrogazione del terzo
24 Aprile 2021
La corresponsione del TFR da parte di un terzo – ossia il committente, in quanto obbligato in solido - esclude il presupposto legislativo per l'operatività del Fondo di garanzia, costituito dall'inadempimento del datore determinato da uno stato di insolvenza.
Il committente, si evidenzia, adempie ad un'obbligazione propria nascente dalla legge e, sebbene sia legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore-appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., non è legittimato a chiedere l'intervento del Fondo di garanzia, tenuto conto della natura previdenziale della prestazione e dell'autonomia della stessa rispetto al rapporto di lavoro.
La giurisprudenza, pertanto, ha escluso la possibilità che un terzo, il quale abbia a qualunque titolo pagato i debiti del datore insolvente, possa surrogarsi nella posizione che il lavoratore assicurato avrebbe potuto vantare nei confronti del Fondo di garanzia, posto che le disponibilità del Fondo de quo non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del medesimo (l. n. 297/1982, art. 2).
La ricostituzione del patrimonio di terzi che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa, si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, sicché il committente non può vantare alcun titolo per l'intervento del Fondo di garanzia.
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