Licenziamento collettivo: si guarda solo alle mansioni concretamente svolte?
24 Aprile 2021
Licenziamento collettivo concernente un determinato settore: è legittima la scelta dei lavoratori la quale sia basata sulle mansioni concretamente svolte dai lavoratori e non anche sulla professionalità acquisita dai medesimi?
Qualora il licenziamento collettivo per riduzione di personale interessi in modo esclusivo un'unità produttiva o uno specifico settore dell'azienda, il datore non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti ivi impiegati ove i medesimi siano idonei - per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri settori.
La scelta di lavoratori fondata solo sul loro impiego nel reparto operativo soppresso o ridotto sarebbe illegittima qualora venisse trascurato il possesso di una professionalità equivalente a quella di addetti ad altre unità organizzative.
La procedura di scelta deve essere fondata sull'applicazione di parametri oggettivi al fine di assicurare che la decisione non sia operata sulla base del mero arbitrio datoriale, sicché è necessario valutare non solo le mansioni in concreto svolte in quel momento dal singolo lavoratore, ma altresì la sua capacità professionale, mettendo in comparazione tutti coloro che siano in grado di svolgere, per cognizioni generali e concreta competenza, le mansioni proprie di settori ancora operanti, a prescindere dal fatto che in concreto, al momento dell'operazione di riduzione del personale, non le esercitino.
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