Accertamento IMU notificato in ritardo: decorsi 60 giorni diventa immediatamente esecutivo?

Giuseppe Durante
26 Aprile 2021

Ho ricevuto dal Comune in cui risiedo un avviso di accertamento IMU emesso nel 2019 ma mi è stato notificato dall'ente impositore solo a maggio del 2020. Volevo sapere se l'avviso decorsi 60 giorni diventa immediatamente esecutivo; oppure, se rientra nella vecchia normativa per cui dovrò aspettarmi la notifica della cartella di pagamento o in alternativa dell'ingiunzione fiscale?

Ho ricevuto dal Comune in cui risiedo un avviso di accertamento IMU emesso nel 2019 ma mi è stato notificato dall'ente impositore solo a maggio del 2020. Volevo sapere se l'avviso decorsi 60 giorni diventa immediatamente esecutivo; oppure, se rientra nella vecchia normativa per cui dovrò aspettarmi la notifica della cartella di pagamento o in alternativa dell'ingiunzione fiscale?

La casistica prospettata nel quesito ci porta a ritenere che l'avviso di accertamento IMU poichè emesso e protocollato nell'anno 2019 (ha avuto origine nel 2019) non soggiace nel caso di specie alla “novella” disposta dalla L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) normativa in vigore dal 1° gennaio 2020 che ha riguardato tutti i tributi locali.

In particolare, la L. n. 160/2019 ha attributo (al pari dei tributi erariali) valenza immediatamente “esecutiva” agli avvisi di accertamento aventi ad oggetto i tributi locali decorsi 60 gg utili per l'impugnazione dell'atto.

Per cui, tutti gli avvisi di accertamento IMU/TARI e tributi minori emessi e notificati dall'ente impositore dopo il 1° gennaio 2020 soggiacciono alla nuova normativa, potendo, il Comune, da subito iniziare la procedura di esecuzione forzata previa notifica degli atti esecutivi disposti dagli artt. 50 e ss. del d.P.R. n. 602/1973.

Nella casistica prospettata nel quesito, l'avviso di accertamento IMU pur essendo stato notificato dal Comune nel periodo d'imposta 2020, tuttavia, è stato emesso ex ante; ossia, nel periodo di imposta 2019, soggiacendo pertanto all'imperio della vecchia legge.

Ne deriva che, in caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento IMU, il Comune tramite l'agente della riscossione territorialmente (AdE-R o soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992) dovrà provvedere necessariamente alla notifica della cartella di pagamento o in alternativa dell'Ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

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