Redazione scientifica
26 Aprile 2021

La Corte di legittimità, nella presente ordinanza, valuta se sia corretta l'impostazione seguita dalla Corte di appello, la quale, nel liquidare le spese del grado a favore della parte vittoriosa, ha incluso anche quelle inerenti all'espletamento della fase istruttoria, tenendo conto dell'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente della produzione di documenti.

Così la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10206/21, depositata il 16 aprile.

In un giudizio promosso da B.A. nei confronti di una S.r.l. per ottenere il risarcimento danni derivanti dall'occupazione in via esclusiva, da parte di quest'ultima, di alcuni cespiti immobiliari di proprietà comune, la Corte di cassazione si è pronunciata sul tema della liquidazione delle spese processuali. In particolare, il ricorrente B.A. lamentava la violazione o falsa applicazione del d.m. 55/2014, art. 4 e delle relative tabelle in quanto la Corte d'appello, nel liquidare le spese del grado a favore della parte vittoriosa, avrebbe incluso anche quelle per l'espletamento della «fase istruttoria/trattazione», che in realtà non ha avuto luogo nel giudizio di seconde cure.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, atteso che «dagli atti emerge che la fase istruttoria e di trattazione non ha avuto luogo». Lo si evince dalla circostanza (desumibile dalla sentenza impugnata e, comunque, pacifica tra le stesse parti) che lo svolgimento del giudizio di appello si è articolato unicamente nella prima udienza di trattazione, nella quale peraltro non è stata svolta nessuna delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero riconducibili all'art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55 cit., nonché nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni. In tal senso non trova condivisione l'affermazione del controricorrente secondo il quale, essendo stati prodotti nuovi documenti in appello, poteva dirsi sussistente anche la fase istruttoria.

In proposito viene dunque affermato il seguente principio di diritto: «ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al d.m. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali».

Per questi motivi, la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rideterminando l'importo delle spese liquidate in favore della società appellata per il giudizio di secondo grado.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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