Libri sociali della s.r.l. estinta da depositare nel registro delle imprese
26 Aprile 2021
La conservazione dei libri sociali di una s.r.l., dopo la chiusura della liquidazione, in luoghi e presso soggetti diversi dall'ufficio del registro delle imprese è incompatibile con l'attuale quadro normativo. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 13 aprile, prot. n. 106345, in risposta a una richiesta di chiarimenti. Il liquidatore di una società a responsabilità limitata è tenuto, infatti, a depositare i libri sociali presso l'ufficio territorialmente competente del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2496 c.c.: la prassi di custodirli personalmente, o comunque presso un'altra sede diversa dalla CCIAA, pur tutt'ora in uso, è già stata indicata dal MISE come scorretta, con Circolare n. 3668/C del 2014. Il caso di specie rientra proprio in questa casistica, con il liquidatore che ha deciso di non depositare i libri sociali ma di conservarli: la domanda, in questi casi, è se, qualora un qualsiasi soggetto intenda procedere alla disamina dei libri sociali, il liquidatore sia tenuto a rendere ostensibili i medesimi a chiunque lo richieda. La risposta del MISE è affermativa: “rimane, comunque, ovviamente intatto il diritto […] di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi ma tali, in ogni caso, da non costituire ostacolo all'esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge”.
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