Sull'impugnabilità della sentenza resa in sede di opposizione agli atti esecutiviFonte: Cass. Civ. sez. VI, 15 aprile 2021, n. 9868 | Cod. Proc. Civ. Articolo 619 | Cod. Proc. Civ. Articolo 617 | Cod. Proc. Civ. Articolo 324 | Cod. Proc. Civ. Articolo 325 | Cod. Proc. Civ. Articolo 326 | Cod. Proc. Civ. Articolo 327 | Cod. Proc. Civ. Articolo 348 bis | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 111 | Cod. Proc. Civ. Articolo 348 ter
27 Aprile 2021
Così la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9868/21, depositata il 15 aprile.
A seguito dell'instaurazione di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare da parte della società S.I.G.C. nei confronti della società L.G. e C. S.a.s., L.G. proponeva opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. L'opposizione veniva riqualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Sassari. La Corte di appello confermava la sentenza. L'opponente ha impugnato la decisione di seconde cure dinanzi alla Suprema Corte.
Il Collegio rileva, in via del tutto pregiudiziale, «l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., e la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione». Ricorda infatti che «l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo»; ne deriva, con riferimento alla fattispecie concreta, che l'opposizione avanzata da L.G., qualificata espressamente dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (e dichiarata inammissibile proprio sulla base di tale qualificazione), era impugnabile unicamente con il ricorso straordinario per cassazione nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., ovvero art. 327 c.p.c., comma 1. In definitiva, secondo i Giudici: «nel caso in cui sia impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge e come tale impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., come nell'ipotesi dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (o comunque, in virtù del c.d. principio dell'apparenza, nell'ipotesi in cui l'azione proposta sia qualificata come tale dal giudice di primo grado, indipendentemente dalla sua effettiva natura), e l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c., essendo stata ritenuta l'insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito, la preposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-bis, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso la sentenza di primo grado, la quale, una volta decorsi i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., deve quindi ritenersi passata definitivamente in giudicato con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione contro di essa eventualmente avanzato successivamente, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.».
*fonte: www.dirittoegiustizia.it
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