L'onere della prova per il paziente che chiede all'ospedale i danni per infezione a seguito di emotrasfusione
27 Aprile 2021
È il principio affermato dalla S.C. con l'ordinanza n. 10592/21, depositata il 22 aprile.
Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti del Ministero della Salute, dell'Assessorato per la sanità della Regione e del Commissario liquidatore dell'ex USL territoriale per aver contratto un'infezione causata dal virus dell'HCV in conseguenza ad emotrasfusione a cui si era sottoposta nel 1987.
Tra le diverse censure proposte, risulta fondata quella con cui la danneggiata lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'addossare ad essa l'onere di allegare e provare che l'ospedale eseguì la trasfusione con sacche di plasma prelevate da un proprio centro trasfusionale. La Cassazione afferma infatti che l'attrice aveva correttamente allegato in primo grado, a fondamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, l'obbligo di assistenza gravante sull'ospedale e la conseguente garanzia del risultato di non infettare il paziente. Risultava dunque correttamente assolto l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda già nel primo grado del giudizio di merito. Il Collegio coglie dunque l'occasione per cristallizzare il principio di diritto secondo cui «nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza d'una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività». In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |