Redazione scientifica
28 Aprile 2021

Nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte d'appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate, a cura del Tribunale.

Sul tema la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10195/21, depositata il 16 aprile.

Il Tribunale di Grosseto liquidava il compenso dovuto ad un avvocato per l'assistenza prestata in favore di una sua cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di separazione personale promosso nei confronti del marito, inclusi i procedimenti incidentali connessi alla causa principale e ne rigettava l'opposizione.

L'avvocato ricorre in Cassazione lamentando, con il secondo motivo, la violazione e della falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il Giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il compenso anche in relazione ai procedimenti incidentali n. 1880-1/2014, con i quali la cliente aveva chiesto la fissazione di un assegno alimentare provvisorio nel corso del giudizio di primo grado e n. 3/2015 con il quale la medesima parte aveva proposto reclamo innanzi la Corte d'appello avverso la decisione del Presidente del Tribunale.

Il motivo è fondato in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il compenso per detti procedimenti incidentali dovesse essere compreso nell'ambito di quello riconosciuto all'avvocato per la fase istruttoria del giudizio principale, senza tener conto del principio per cui nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte d'appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento costituente una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno liquidate a cura del Tribunale anche in relazione alla fase di reclamo con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado (Cass. civ., n. 8432/2020). Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto inoltre del procedimento incidentale nell'ambito della determinazione del compenso da riconoscere all'avvocato per l'attività svolta.

Per questi motivi la Corte di cassazione cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali.

*fonte:www.dirittoegiustizia.it

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