Linee concrete di indirizzo del PNRR in materia di giustizia tributaria

Mario Cavallaro
28 Aprile 2021

Finalmente note le linee concrete di indirizzo del PNRR - il piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alle Camere dal Presidente Draghi - in materia di giustizia e specificamente in materia di giustizia tributaria.

Come solo alcuni, fra cui chi scrive, avevano previsto, stante la dura logica dei numeri che guida da anni le scelte governative in materia, non c'è al momento neppure pallida traccia di quelle riforme fantasiosamente variegate di cui sono pieni da qualche tempo convegni ed interventi dottrinali e pratici, ed è ben difficile, nonostante un deferente riferimento ai lavori, concentrati entro il 30 giugno, della Commissione interministeriale di recente nominata d'intesa fra Giustizia e MEF, che nasca un profondo cambiamento della giurisdizione di merito attuale e a questo punto anche una revisione dello status dei giudici tributari.

Peraltro finora i dibattiti si sono intersecati fra riforma del rito tributario e riforma della giurisdizione, temi sicuramente connessi ma del tutto indipendenti quanto a trattazione e soluzioni, creandosi notevole confusione fra la eventuale necessità di adozione di misure di modifica del rito (si pensi alla tematica dell'introduzione della testimonianza nel processo tributario) e misure di modifica dell'assetto istituzionale della magistratura tributaria, al momento contraddistinta da una natura complessivamente onoraria ancorata a principi precostituzionali secondo quanto tracciato a suo tempo della Corte Costituzionale.

Appare evidente, dal testo del documento presentato dal Presidente Draghi alle Camere, che per la giustizia tributaria la preoccupazione fondamentale del Governo, non è né la riforma del rito, se non limitatamente, né quella della giurisdizione, ma è l'arretrato pendente presso la Corte di Cassazione ed una certa difformità media delle decisioni delle corti di secondo grado rispetto agli orientamenti della Suprema Corte, che - viene segnalato espressamente – riforma per il 47 per cento le pronunce di cui è investita.

In verità, si tratta di un dato poco significativo, perché non comparato alle percentuali di annullamento delle decisioni delle corti d'appello nelle altre materie e all'indice generale di annullamento.

Inoltre, occorrerebbe elaborare i dati sulla base della proposizione delle impugnazioni, se dalla parte pubblica o da quella del contribuente, per verificare se e quali lacune originarie ha, semmai, il sistema dell'emissione dei provvedimenti di accertamento, che sono la base di ogni procedimento giurisdizionale tributario, che come noto è di “impugnazione-merito” e che di regola presuppone un atto di accertamento o un atto di riscossione del soggetto impositore.

Sta di fatto che questa è la preoccupazione fondamentale del piano, a cui si aggiunge l'ipotesi, ad evitare il segnalato “contrasto eccessivo” fra corti di merito e cassazione, di adottare una sorta di “automa giuridico” che, basandosi su una raccolta di decisioni valutate attraverso algoritmi predittivi, dia alle corti di merito un più deciso orientamento, secondo quanto di recente auspicato e progettato dallo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

A parte una certa discutibilità concettuale del rispetto del “precedente” in un sistema che lo rifugge, essendo ispirato all'autonomia di ogni singolo giudice ed al suo libero convincimento, e l'ipotesi che tale database sia piuttosto al più un sostegno allattività discrezionale del giudice, il fatto è che gli studi sulla predittività, in verità, sono appena agli inizi, e se è possibile già adesso trovarne applicazioni pratiche specie all'estero, è altrettanto certo che si tratta finora di fenomeni circoscritti (si pensi alla valutazione della recidiva o in genere ai calcoli della pena, in Francia e negli USA) e certo poco ipotizzabili da attuare come rimedio sistemico nella complessità articolata delle fattispecie che si presentano al giudice tributario e diciamocelo, nella continua variabilità di orientamenti persino della Suprema Corte, che già ora dovrebbe ispirare e condizionare la giurisdizione di merito attraverso l'istituto della nomofilachia e attraverso le disposizioni che privilegiano - anche ai fini delle spese e della motivazione delle sentenze - il rispetto delle decisioni consolidate del giudice di legittimità.

In verità, anche in riferimento alla giustizia civile, il PNRR fa ampio riferimento al giudizio di Cassazione, ma v'è - più che da temere – da prevedere come certo che l'orientamento sia quello che ha già ispirato le più recenti riforme, rendendo la Suprema Corte paradossalmente un giudice comunque sommerso numericamente dalla domanda di giustizia e, contraddittoriamente, ormai rassegnato a risolvere questo autentico punto di apicale conflitto del cittadino con la giurisdizione con l'uso sempre più indiscriminato dei rimedi di inammissibilità.

Si preannunciano soluzioni che vanno nella direzione esattamente contraria, dunque, ad un ordinamento che sarebbe invece in linea con il consolidato funzionamento delle Corti Supreme nel mondo, che si concentrano attraverso meccanismi di selezione affidati spesso alle corti ad quem o a severe disposizioni di legge o a prassi consolidate e virtuose in poche centinaia, al massimo alcune migliaia di casi all'anno, non i centomila che la nostra Cassazione ogni anno licenzia a prezzo di uno sforzo imponente.

Il Piano non a caso ribadisce - quanto al ricorso in Cassazione – “i principi di sinteticità e autosufficienza che devono contraddistinguere il contenuto degli atti”, noto grimaldello con cui il letto di Procuste del “troppo corto/troppo lungo” e del “detto troppo/detto troppo poco) viene usato con sapienza dalla Corte suprema per dispensare le inammissibilità, ormai giunte a migliaia l'anno.

Lo stesso può dirsi per l'ulteriore amplificazione prevista per le pronunce camerali, mentre interessante, ma di problematica e complessa applicazione appare l'istituto nuovo del “rinvio pregiudiziale in cassazione”, che dipenderà sia dall'intenzione del giudice di merito sia da quella della Suprema Corte.

Questi sarà tentato di spogliarsi di un giudizio molto complesso, ben lieto di chiedere lumi alla Corte Suprema spogliandosi così anche della responsabilità di un caso difficile, o vorrà rispondere direttamente, magari proprio per la complessità del caso, alla domanda di giustizia che gli viene proposta? E la Corte, a sua volta, utilizzerà l'istituto per rafforzare la nomofilachia o dovrà circoscriverne ed arginarne l'utilizzazione per non esserne ulteriormente travolta sotto il profilo dei numeri?

Interrogativi, questi, a cui si potrà rispondere solo operando.

È stato già rilevato che l'unico precedente - quello dell'interpretazione preventiva dei contratti collettivi di lavoro - è rimasto allo stadio di poco più che ipotesi teorica.

Al momento, sospeso ogni giudizio, è necessario attendere, infine, le decisioni che assumerà la già ricordata commissione interministeriale; ai posteri del mese di luglio, perciò, l'ardua sentenza (da prevedere con tecnica predittiva, ovvio).

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