Password modificata per accedere al cassetto fiscale della sorella: è accesso abusivo a sistema informatico

La Redazione
28 Aprile 2021

Configura il reato previsto dall'art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo a sistema informatico) la condotta di chi si introduca nel “cassetto fiscale” altrui, contenuto nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare.

Configura il reato previsto dall'art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo a sistema informatico) la condotta di chi si introduca nel “cassetto fiscale” altrui, contenuto nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15899/21, depositata il 27 aprile.

La Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna di prime cure di un'imputata per il reato di cui all'art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo a sistema informatico) per aver modificato ed utilizzato la password di accesso al cassetto fiscale della sorella, aperto presso l'Agenzia delle Entrate. Tra le due erano infatti insorti dei dissidi circa l'amministrazione degli immobili di famiglia e con tale condotta l'imputata aveva continuato a gestire tale patrimonio nonostante la cessazione della delega ad agire per conto della sorella.

La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'imputata aveva il consenso della sorella per l'utilizzo della password necessaria per accedere al sistema e che la delega gestionale non era in realtà mai stata revocata.

Il ricorso si rivela inammissibile in quanto incentrato su doglianze di fatto per loro natura sottratte al sindacato di legittimità. Ripercorrendo la vicenda, la Corte sottolinea come il consenso all'utilizzo della password risalisse a diversi anni prima rispetto alla condotta oggetto del procedimento e che la successiva modifica della password da parte della persona offesa equivale senza dubbi alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della stessa.

Infatti, riprendendo le parole della S.C., «nonostante la modifica della password, segnale inequivoco di revoca dell'autorizzazione ad operare concessa all'imputata, e logicamente ritenuto tale dalla Corte d'Appello, ed i rapporti oramai pacificamente pessimi tra le due sorelle – per la stessa ammissione della ricorrente – la persona offesa, nel 2011, ha dichiarato di aver subito l'ingerenza indebita poi oggetto dell'imputazione, allorchè si rese conto che il 3 agosto di quell'anno erano state cambiate le password al suo cassetto fiscale». A tale accesso, erano susseguiti alcuni contratti di locazione di immobili di sua proprietà da parte dell'imputata, a totale insaputa della persona offesa.

Ripercorsa così la vicenda, la pronuncia ricorda che il reato in parola sussiste laddove un soggetto si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Come hanno precisato le Sezioni Unite (sentenza n. 4696/12), restano irrilevanti gli scopi e le finalità che abbiano motivato l'ingresso nel sistema, essendo sufficiente che il soggetto, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga nel sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema stesso. Non solo. Il reato risulta integrato anche laddove il soggetto, abilitato e non violando le prescrizioni impartite dal titolare, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per cui quella facoltà gli è riconosciuta (SS.UU. n. 41210/17).


Pur trattandosi di principi elaborati nell'ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la Corte sottolinea che si tratta di affermazioni con valenza generale che possono essere esportati anche in ambiti privati e familiari, come nel caso di specie. Il sistema informatico fiscale definito “cassetto fiscale”, deve a maggior ragione ritenersi coperto dalla disposizione di cui all'art. 615-ter c.p. in quanto componente inviolabile che rientra nella nozione di domicilio informatico.
Concludendo, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «configura il reato previsto dall'art. 615-ter c.p. la condotta di chi si introduca nel “cassetto fiscale” altrui, contenuto nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare» e dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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