Effetto impeditivo della prescrizione dell'impugnazione della delibera assembleare
28 Aprile 2021
Sul tema il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3159/21, depositata il 23 febbraio.
Il caso. Un Condominio deliberava l'esecuzione di alcune opere edili consistenti, tra le altre cose, nella costituzione di un cancello di ingresso alle autorimesse. Dal costo di tali opere venivano esclusi due condomini i quali, avendo un terreno in comodato nella parte esterna dello stabile, non usufruivano dei parcheggi siti nel garage, essendo solo titolari di un diritto di passaggio carrabile attraverso il cancello di ingresso di proprietà condominiale. Con la medesima delibera, tuttavia, l'assemblea rigettava la questione relativa all'affidamento dell'incarico della perizia del muro sottostante al terrazzo dei condomini sopracitati in quanto l'onere di far verificare lo stato del manufatto, di proprietà privata, non sarebbe stato condominiale, bensì dei privati. Tale affermazione, peraltro, non era stata oggetto di alcuna perizia, ma solo una valutazione espressa dall'assemblea. Avverso tale delibera proponevano istanza di mediazione i condomini succitati, i quali lamentavano come la valutazione dello status del muretto non potesse essere espressa dall'assemblea senza avere alcun riferimento tecnico. A detta dei condomini, infatti, una loro perizia di parte sarebbe pervenuta ad una valutazione di senso opposto, ossia di condominialità del bene. A seguito della mediazione, che non aveva avuto esito, i condomini procedevano con il giudizio di impugnazione presso il Tribunale competente.
La mediazione è tardiva: il Tribunale condanna gli attori. A seguito del processo il Tribunale rigettava la domanda di impugnazione della delibera dei condomini. Il ragionamento giuridico del giudice era il seguente. L'impugnazione, per annullabilità, della delibera assembleare doveva necessariamente soggiacere al termine di prescrizione di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. Tale norma specifica infatti che «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti». Alla luce di tale legge, quindi, l'azione degli attori non poteva essere accolta per un duplice ordine di motivi. In prima battuta uno dei due condomini era stato presente ed aveva dato parere favorevole alla delibera assembleare. Al soggetto che esprima parere favorevole è chiaramente e indiscutibilmente preclusa la possibilità di impugnare la delibera stessa. Nulla quaestio, quindi, su questo punto in diritto. Quanto alla seconda ragione del rigetto della domanda, il giudice riteneva la procedura di mediazione come tardiva rispetto ai trenta giorni previsti dalla norma. Sul punto la norma di riferimento pare essere il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nel quale si legge che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta». Valutava il giudice come gli attori avessero effettivamente incardinato tempestivamente la procedura di mediazione, ma che l'organismo adito avesse ritardato la comunicazione al condominio, superando i trenta giorni. Seppure senza colpa degli attori (o della loro difesa) il termine era considerato come superato e quindi la domanda doveva essere rigettata a prescindere dal merito. Il giudice, quindi, rigettava l'impugnazione e condannava gli attori a sostenere le spese di lite.
Osservazioni. Interessante notare come entrambi i motivi di rigetto dell'azione attorea afferiscono alla stessa motivazione. L'interesse del condominio, infatti, è che dopo un periodo di tempo certo una delibera si consolidi e non possa più essere impugnata. A tal fine che ha espresso parere positivo non può più cambiare idea, in quanto egli non è legittimato a proporre l'opposizione. Allo stesso modo, in ogni caso, la delibera annullabile dopo trenta giorni non si può più impugnare, con effetto di consolidare la decisione presa dal condominio. E' interessante notare come tale termine di prescrizione sia assente in caso di nullità della delibera. Tale scelta è motivata dalla possibilità, lasciata dal legislatore, di far sempre revocare delibera tanto affette da vizi (e con vizi tanto gravi) da comportarne addirittura la nullità.
Fomte: dirittoegiustizia.it |