Risarcibilità del danno da mala gestio dell’amministratore nelle società di persone

La Redazione
30 Aprile 2021

Il principio secondo cui l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, trova applicazione anche nelle società di persone.

Il principio secondo cui l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, trova applicazione anche nelle società di persone.

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11223/21, depositata il 28 aprile.

I soci accomandanti di una S.a.s. convenivano in giudizio la società e il socio accomandatario per il risarcimento dei danni subiti a causa del depauperamento patrimoniale e finanziario della società dovuto a mala gestio. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, decisione confermata anche in appello. Secondo la Corte territoriale infatti, l'azione individuale del socio o di terzi ex art. 2395 c.c. per il risarcimento di danni conseguenti ad atti dolosi o colposi degli amministratori della società ha natura extracontrattuale e presuppone che i danni non siano solo il riflesso di quelli arrecati al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio.
Gli originari attori hanno proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ritiene inammissibile il ricorso. Dalla ricostruzione della vicenda processuale, come correttamente operato dai Giudici di merito, risulta che gli accomandanti hanno chiesto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata distribuzione degli utili per incapienza dell'attivo societario, quale conseguenza dell'asserita mala gestio dei convenuti. Si tratta di un danno che scaturisce solo indirettamente dall'attività dell'amministratore e che prioritariamente colpisce il patrimonio sociale.

L'art. 2395 c.c., riferito alle società di capitali, è stato dunque correttamente applicato anche nel caso di specie, in virtù della consolidata giurisprudenza che ne riconosce l'applicabilità analogica anche alle società di persone.

Secondo il Collegio occorre infatti conformarsi al principio generale secondo cui «l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacchè l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente da atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società». Di conseguenza «la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto al singolo scoio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore» (Cass. Civ., n. 4548/2012).

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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