Da quale momento sono dovute le spese di pignoramento?
30 Aprile 2021
G.T., sulla base di titolo esecutivo costituito da un'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo, ha promosso l'esecuzione forzata nei confronti di un istituto di credito. La banca debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione. Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato la sussistenza del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, limitatamente alla somma richiesta a titolo di spese e competenze di precetto. G.T. ricorre per Cassazione, deducendo che il Tribunale, nel ritenere il pagamento spontaneo della banca debitrice anteriore all'inizio dell'esecuzione, avrebbe omesso di considerare che l'atto di pignoramento, a quella data, era già stato notificato, se non al debitore, quanto meno al terzo pignorato.
La Corte accoglie il ricorso, avuto riguardo alla collocazione temporale del pagamento, unica questione ritenuta rilevante in relazione alle spese di pignoramento e, quindi, ai fini della decisione. Rilevano infatti i giudici che se il pagamento è avvenuto prima dell'inizio dell'esecuzione, quest'ultima risulterebbe illegittima fin dall'inizio e le relative spese non sarebbero dovute al creditore procedente, mentre se il pagamento è avvenuto dopo l'inizio dell'esecuzione, le spese di pignoramento certamente sarebbero dovute dal debitore e, di conseguenza se ne dovrebbe tener conto. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere il pagamento effettuato prima dell'inizio dell'esecuzione. Al contrario, risultava dagli atti che il pagamento da parte della banca era intervenuto dopo l'inizio dell'esecuzione ed, in particolare, dopo la data di notificazione dell'atto di pignoramento al terzo debitor debitoris (o a uno di essi). Secondo la Corte, in definitiva, il Tribunale, facendo esclusivo riferimento alla data di perfezionamento della notificazione del pignoramento al debitore, avrebbe del tutto omesso di chiarire se, e per quali motivi, non ritenesse eventualmente rilevante la anteriore data di perfezionamento della notificazione stessa al terzo debitore e/o quella (eventualmente addirittura anteriore, come è ovvio) di originaria presentazione della richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'atto di pignoramento. In considerazione di quanto appena esposto, i giudici concludono per la debenza delle spese di pignoramento al creditore procedente, affermando il seguente principio di diritto: «le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese (e, dunque, non precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in relazione al medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.)». |