Le Sezioni Unite confermano la natura non tributaria della Tarip

La Redazione
30 Aprile 2021

Le Sezioni unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 11290/2021, depositata nella giornata di ieri, 29 aprile, si sono pronunciate sulla Tarip e la sua natura non tributaria. I giudici definendo la Tari puntuale un'entrata privatistica, confermano che le relative controversie saranno demandate al giudice ordinario, producendo un effetto indiretto sull'applicazione dell'Iva.

Le Sezioni unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 11290/2021, depositata nella giornata di ieri, 29 aprile, si sono pronunciate sulla Tarip e la sua natura non tributaria.

I giudici definendo la 'Tari puntuale' un'entrata privatistica, confermano che le relative controversie saranno demandate al giudice ordinario, producendo un effetto indiretto sull'applicazione dell'Iva.

La questione trova le sue radici nella complessa evoluzione della normativa in tema di servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI, TIA1, TIA2,...), e di qualificazione della natura dei relativi costi, che può dirsi ormai aver trovato un duplice approdo:

  1. il primo preceduto da pronunce contrastanti (cfr SS.UU. del 7 maggio 2020, n. 8631) della natura privatistica con conseguente assoggettabilità ad IVA della TIA2;
  2. l'altro oggetto di indirizzo interpretativo univico, relativo alla natura tributaria della tassa rifiuti (TARI).

Per la TIA2 sono diverse le pronunce che ne hanno definito la natura tributaria, in particolare riportiamo i parametri evidenziati in sentenza - espressi dalla Corte Costituzionale (pronuncia n. 238/2009) - necessari perchè una fattispecie sia qualificata come avente natura tributaria:

  • la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
  • la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
  • le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

Ciononostante, le Sezioni Unite, nel risolvere la questione e richiamando il loro precedente (cfr. SS.UU. n. 8631/2020) hanno affermato la natura corrispettiva della Tarip.

Valennza decisiva va attribuita, poi, all'art. 2 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI" approvato dal comune interessato dalla vicenda contenziosa, il quale prevede che "il servizio è reso secondo modalità che consentono di misurare in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo" ed all'art. 11, sulle modalità di calcolo delle varie componenti della tariffa che disciplina due quote variabili accanto alla cd. quota fissa, commisurate la prima al rifiuto differenziato, la seconda a quello indifferenziato, secondo i criteri di cui al'art. 4 del d.m. 20 aprile 2017.

In definitiva, è abbastanza chiaro come la Suprema Corte voglia dedicare la sua attenzione sulle specifiche caratteristiche del prelievo. A sostenere ancor di più il percorso dei Supremi giudici - e, dunque, confermarne la natura non tributaria della "Tari puntuale" - è ancora il Regolamento comunale, nello stesso infatti, ricordano le Sezioni Unite, era già indicata la competenza della giurisdizione ordinaria, confermando così la volontà dell'ente di istituire un prelievo patrimoniale.

In conclusione, le Sezioni Unite, con l'ordinanza in commento, sanciscono la natura non tributaria della TARIP e demandano al giudice ordinario la risoluzione delle controversie.

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