Il confine della cessazione effettiva dell'attività imprenditoriale

30 Aprile 2021

Può essere dichiarato illegittimo il licenziamento per g.m.o. ove la cessazione dell'attività imprenditoriale, giustificante il recesso, non sia stata immediatamente successiva a quest'ultimo?

Può essere dichiarato illegittimo il licenziamento per g.m.o. ove la cessazione dell'attività imprenditoriale, giustificante il recesso, non sia stata immediatamente successiva a quest'ultimo?

L'effettività della cessazione dell'attività imprenditoriale rappresenta oggi una delle eccezioni previste dal Legislatore al divieto di licenziamento per g.m.o. (art. 8, comma 11, d.l. 22 marzo 2021, n. 41, cd. Decreto Sostegni).

La giurisprudenza di legittimità ha fornito alcuni chiarimenti sul punto: nel caso in cui sia accertata la totale cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del datore, la legittimità del licenziamento non può essere esclusa dal fatto che lo stabilimento costituente la sede dell'impresa non sia stato immediatamente alienato o altrimenti dismesso, purché esso sia rimasto nella disponibilità dell'imprenditore come mera entità non funzionante.

Altrettanto non rilevante ai fini della legittimità del recesso è stato ritenuto il fatto che alcuni dipendenti siano stati mantenuti in servizio, nei limiti in cui ciò sia stato finalizzato al compimento delle pratiche relative alla cessazione.

Si esclude, si rammenta, la sindacabilità delle scelte datoriali (art. 41 Cost.).

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