Incentivi assunzione e diritto di precedenza degli ex dipendenti
30 Aprile 2021
Al fine di poter godere degli incentivi all'assunzione, come deve intendersi l'espressione "stessa qualifica" ex art. 15, comma 7, l. n. 264/1949, che fonda il diritto di precedenza di ex dipendenti?
L'art. 31, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 150/2015, dispone che gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche ove le esigenze di organico vengano soddisfatte mediante un contratto di somministrazione.
Al fine di poter stabile in concreto la sussistenza o meno di una violazione del suddetto diritto di precedenza, non si ritiene ammissibile una comparazione dei lavoratori basata sul mero dato formale dell' inquadramento contrattuale, dovendosi piuttosto valutare la professionalità degli stessi ("stessa qualifica" - art. 15, comma 7, l. n. 264/1949). Il datore, pertanto, non sarà responsabile ex art. 1218 c.c. - con possibilità di giovare anche degli sgravi- qualora dimostri che la nuova assunzione, intervenuta nei sei mesi successivi al licenziamento del dipendente, sia stata inevitabile sotto il profilo delle professionalità peculiari da acquisire all'azienda ovvero non sia stato obbiettivamente possibile procedere alla stipulazione di contratti con gli ex dipendenti.
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