La prova della ritualità della notifica di atto non recapitato per irreperibilità temporanea del destinatario: la parola alle Sezioni Unite

Sergio Matteini Chiari
01 Febbraio 2021

Qualora l'operatore postale non possa recapitare l'atto, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio dev'essere data a mezzo dell'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata oppure è sufficiente la prova della spedizione della medesima?
Massima

Sussistendo contrasto in proposito, deve essere rimessa all'esame delle Sezioni Unite la questione (di massima di particolare importanza) se, in tema di notificazione a mezzo posta, qualora l'operatore postale non possa recapitare l'atto - nel qual caso la notifica si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con a.r. contenente avviso della tentata notifica e comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del piego presso il punto di deposito -, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere data a mezzo dell'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata oppure sia sufficiente la prova della spedizione della medesima.

Il caso

AAA proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale chiedendo che fosse annullata la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti in ragione della giuridica inesistenza o comunque della nullità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici.

La domanda veniva respinta ed identica sorte la stessa subiva in sede di gravame innanzi alla territorialmente competente Commissione tributaria regionale.

Avverso tale pronuncia AAA proponeva ricorso per Cassazione.

La questione

La questione che interessa in questa sede consisteva nello stabilire se, in tema di notificazione a mezzo posta (nella specie: di avvisi di accertamento tributario), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di impossibilità di recapito dell'atto (per temporanea assenza del destinatario e assenza o mancanza delle persone abilitate a riceverlo) dovesse essere data mediante l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente avviso della tentata notifica e comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) oppure fosse sufficiente la prova della spedizione della raccomandata medesima.

Le soluzioni giuridiche

i) In fatto, risultava acclarato che la notifica degli avvisi di accertamento oggetto del contendere era avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. n. 890/1982; che i relativi plichi non erano stati consegnati dall'agente postale per temporanea assenza del destinatario (nonché delle persone abilitate a riceverli), venendo quindi depositati presso l'ufficio postale (da cui non venivano ritirati entro il termine di dieci giorni) e che dei tentativi di notifica e di tali depositi era stata data comunicazione (C.A.D.) al destinatario a mezzo di raccomandate con avvisi di ricevimento; che tali avvisi recavano altresì l'annotazione di avvenuta spedizione (con data e numero della missiva) delle raccomandate.

Ad avviso del ricorrente, che all'uopo proponeva specifico motivo di gravame, le notifiche in questione dovevano considerarsi viziate da nullità, non essendosi perfezionate, essendo mancata la produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) dei plichi.

ii) Dovendo statuire sulla ritualità del procedimento notificatorio, la Suprema Corte si è posta il quesito di stabilire in quale modo tale ritualità dovesse essere giudizialmente provata, se, cioè, nel caso di procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta, nell'ipotesi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario - situazione nella quale l'art. 8 comma 4 della l. n. 890/1982, fa obbligo all'agente postale di dare notizia al destinatario del compimento delle relative formalità e del deposito del piego presso il punto di deposito «mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento» -, la prova del perfezionamento della notifica dovesse essere data mediante l'esibizione/la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della C.A.D. oppure fosse sufficiente la prova di spedizione della relativa raccomandata.

iii) La Suprema Corte ha rilevato che sulla questione si registravano in sede di giurisprudenza di legittimità decisioni di segno difforme, che in estrema sintesi di seguito si riportano.

Da un lato, e sino a tempi recenti, era dominante l'opinione (formatasi in relazione ad avvisi di accertamento tributario, ma estensibile alla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale) secondo cui per la ritualità della notificazione a mezzo posta nei casi di irreperibilità temporanea del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione degli atti doveva ritenersi sufficiente constatare l'effettività dell'invio della C.A.D., non necessitando, invece, anche prova dell'avvenuta ricezione della medesima (v., in tal senso, Cass. civ., sez. VI, ord., 15 febbraio 2017, n. 4043; Cass. civ., sez. VI, ord., 10 marzo 2017, n. 6242; Cass. civ., sez. VI, ord., 14 novembre 2017, n. 26945; Cass. civ., sez. VI, ord.,31 maggio 2018, n. 13833;Cass. civ., sez. VI, ord., 9 gennaio 2019, n. 327; Cass. civ., sez. V, ord., 30 gennaio 2019, n. 2638).

Da un altro lato, in tempi recentissimi, e ripetutamente, è stato affermato che la verifica della regolarità della notifica postale eseguita secondo la disciplina della l. n. 890/1982 nei confronti di destinatario temporaneamente assente può ritenersi perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della C.A.D., ma soltanto a condizione che, attraverso la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente tale comunicazione, si riscontri che quest'ultima è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario (v., in tal senso, Cass. civ., sez. V, ord., 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. civ., sez. lav., ord., 20 giugno 2019, n. 16601;Cass. civ., sez. VI, ord., 14 febbraio 2020, n. 3754, che richiama Cass. civ., sez. III, ord., 13 giugno 2018, n. 15374; Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6363).

Osservazioni

i) L'art. 8 della l. n. 890/1982 ha subito, nel tempo, varie modifiche.

Il testo della norma vigente al momento dei «fatti» (che, pur se non precisato nell'ordinanza in commento, è da collocare in data sicuramente posteriore al 2005 e sicuramente anteriore al 2014, considerate le annualità di imposta - 2006 e 2007 - di riferimento e la data - anno 2013 - della decisione della CTR impugnata innanzi alla Suprema Corte) era, per le parti di interesse, il seguente (come risultante dalle modifiche - valevoli sino al 31 dicembre 2014 - al testo originario introdotte dall'art. 2 comma 4 del d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80/2005):

a) comma 2 «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale […]. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito […] è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere […] l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito […]».

b) comma 4 «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».

I successivi interventi del legislatore hanno lasciato sostanzialmente inalterata, per gli aspetti di interesse, la disciplina sopra riportata, in presenza degli stessi presupposti (irreperibilità temporanea del destinatario o mancanza, inidoneità od assenza delle persone abilitate alla ricezione del piego).

Le modifiche hanno riguardato il luogo di deposito del plico, individuato con il luogo di deposito più vicino al destinatario e la trasfusione del comma 2 nel comma 4.

Sia nella versione introdotta dall'art. 1 comma 97-bis della l. n. 190/2014 (in vigore dal 1 gennaio 2015), sia in quella introdotta dall'art. 1 comma 461 della l. n. 205/2017 (in vigore dal 1 gennaio 2018), il comma 4 dell'art. 8 recita: «Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere […] l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente […]».

ii) Secondo l'orientamento più risalente (ma ancora in auge nel gennaio 2019), nei casi in cui l'operatore postale non avesse potuto recapitare l'atto per le ragioni sopra precisate, la notificazione doveva ritenersi perfezionata, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione del deposito del piego presso l'ufficio postale, così che, ai fini della sua ritualità, veniva ritenuta sufficiente la sola prova della spedizione della missiva testè ricordata (circostanza rilevabile dal numero della raccomandata di spedizione indicata nell'avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione (v., in tal senso, le decisioni citate nel precedente paragrafo, punto III, prima parte).

Tutto ciò sul rilievo che a mente del citato art. 8 comma 2 (testo vigente ratione temporis, corrispondente all'attuale comma 4), «la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata», ove l'utilizzo dell'avverbio «comunque» avrebbe denotato l'intento del legislatore di correlare, in via assoluta e generale, il perfezionamento dell'iter notificatorio a mezzo posta all'evento «spedizione» della C.A.D. e non già alla sua ricezione, opinione rafforzata dal disposto del comma 4 vigente ratione temporis: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»; postulandosi come sufficiente, ai fini della realizzazione della conoscenza legale dell'atto, l'ingresso del medesimo nella sfera di conoscibilità del destinatario dal momento in cui lo stesso, con la spedizione dell'avviso di deposito, fosse stato posto in condizione di conoscerne effettivamente il contenuto (v. in argomento, Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2012, n. 1418).

iii) Secondo l'orientamento più recente, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 più volte citato, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica dovrebbe avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), in quanto solo l'esame di tale avviso consentirebbe di acquisire la prova che «sia stata garantita al notificatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, e quindi tutelato il suo diritto di difesa, e questa verifica non può che essere effettuata attraverso la disamina di tale atto, da cui risulta che effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario» (v., in tal senso, in termini, Cass. civ., sez. V, ord., 21 febbraio 2019, n. 5077 e le altre decisioni citate nel precedente paragrafo, punto iii), seconda parte).

iv) Ovviamente, questa sede neppur da lungi è equiparabile a quella delle Sezioni Unite.

Tuttavia, dovendosi esprimere un'opinione, sia pure sotto forma di «osservazione», deve ritenersi fuori di dubbio che, poiché la notificazione è preordinata a far conseguire, a vari fini, la conoscenza legale di atti del processo da parte del destinatario, il perfezionamento, nei confronti di quest'ultimo, della relativa procedura non può non farsi coincidere con il momento in cui il suddetto risultato possa/debba ritenersi effettivamente realizzato.

La notificazione di un atto processuale deve intendersi perfezionata, dal lato del notificante, nel momento in cui lo stesso abbia completato le attività facentigli carico (coincidenti, nel caso della notificazione a mezzo posta, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, nel momento in cui, onde consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (costituzionalmente garantito), si realizza il risultato della conoscenza o l'effetto di conoscenza dell'atto, coincidente, nel sistema dell'art. 8 più volte citato, con il ritiro del piego oppure con gli altri elementi previsti per agevolare la conoscenza dell'atto.

La garanzia dell'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilità/di conoscibilità del destinatario deve essere assicurata dall'osservanza e dal compimento di tutte le formalità imposte dalla legge come idonee a tal fine.

Sì che, onde constatare la ritualità della notificazione in sede giudiziale appare necessario, nei casi quale quello di specie (irreperibilità relativa del destinatario e assenza o mancanza di persone abilitate alla ricezione dell'atto), prendere visione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D., «in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantitaal notificatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale» (Cass. civ., sez. V, ord., 21 febbraio 2019, n. 5077); palesandosi, invece, del tutto insufficiente il limitarsi unicamente a constatare l'invio della comunicazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.