Il leasing immobiliare abitativo

Patrizia Petrelli
03 Maggio 2021

Con la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è stata introdotta una disciplina specifica in tema di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, allo scopo di imprimere una maggiore diffusione al leasing abitativo, mai realmente decollato nel nostro Paese, nonché di favorire, da un lato, anche la ripresa del mercato immobiliare e, dall'altro, di agevolare l'acquisto o la costruzione della c.d. prima casa (o meglio, dell'abitazione principale) da parte delle famiglie in generale e, in particolare, delle giovani coppie attraverso strumenti alternativi al tradizionale credito bancario (in particolare al tradizionale strumento del mutuo ipotecario). Rispetto al mutuo, il leasing consente di poter ottenere un finanziamento in grado di coprire l'intero valore dell'abitazione, di fissare liberamente l'importo (e la periodicità) della rata della locazione finanziaria e dell'eventuale riscatto finale, e di non dover concedere alcuna ipoteca, restando il concedente proprietario del bene fino al riscatto.
Il quadro normativo

La legge di stabilità per l'anno 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha dettato, sub art. 1, commi da 76 a 84, la disciplina, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, del contratto di locazione finanziaria finalizzato all'acquisto di beni immobili da adibire ad abitazione principale (c.d. leasing immobiliare abitativo),venendo così a tipizzare uno schema contrattuale che si era andato consolidando nella prassi applicativa, vale a dire il leasing finalizzato all'acquisto di abitazioni non destinate a costituire la residenza principale (c.d. seconde case). Tuttavia, tale strumento contrattuale non era apparso particolarmente conveniente e aveva stentato a decollare, soprattutto in presenza di una normativa fiscale poco incentivante rispetto al tradizionale finanziamento mediante mutuo ipotecario, anche se l'obiettivo di tale normativa (legge di stabilità 2011) era quello digarantire una sostanziale equivalenza tributaria tra l'acquisto diretto del bene immobile e quello realizzato tramite la conclusione di contratti di leasing finanziario.

L'art. 1, comma 76 contiene la definizione del contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale.

Il successivo comma 77 prevede che all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l'art. 67, comma 3, lett. a), della legge fallimentare (dal 15 agosto 2020, art. 166, comma 3, n. 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza) in base al quale non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini di uso.

Il comma 78 detta le conseguenze in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

I commi 79 e 80 disciplinano un meccanismo di sospensione del pagamento dei canoni a favore dell'utilizzatore, al verificarsi di dati presupposti, e senza alcuna commissione o spesa d'istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive.

Il comma 81 estende al contratto di locazione finanziaria l'applicabilità del procedimento di convalida di sfratto previsto agli art. 657 ss. del codice di rito.

Infine, i commi 82, 83 e 84 contemplano agevolazioni fiscali sia per le imposte dirette che quelle indirette, limitate, tuttavia, ai contratti stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020, anche se l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 ha chiarito che la detrazione Irpef opera “per tutti i periodi d'imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria”, con conseguente impatto di gettito di tali contratti anche per i periodi di imposta successivi al 2020.

La struttura del contratto e caratteristiche dell'operazione

I soggetti ordinariamente coinvolti nell'operazione negoziale di cui trattasi sono tre:

- il concedente o finanziatore dell'operazione che è colui che acquista l'immobile dal fornitore alle condizioni fissate dall'utilizzatore, al fine di concederlo successivamente in godimento a quest'ultimo con il contratto di locazione finanziaria;

- l'utilizzatore finale, unico fruitore del bene, il quale corrisponde al concedente un canone periodico per il godimento dell'immobile; alla scadenza del contratto può decidere se restituire il bene al concedente, acquistarlo ad un prezzo prestabilito, ovvero rinnovare il contratto a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili;

- il fornitore del bene che è il proprietario dell'immobile.

La l. 28 dicembre 2015, n. 208 ha espressamente introdotto nel nostro ordinamento detto schema negoziale, dettando una disciplina, civilistica e fiscale, del leasing abitativo: il comma 76 dell'art. 1 definisce il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale come il contratto in forza del quale “la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito”.

In base allo schema contrattuale delineato dal legislatore, si evince che concedente può essere esclusivamente una banca o un intermediario finanziario, autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia, iscritto all'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, quindi, un operatore professionale abilitato all'esercizio dell'attività di leasing.

Quanto all'utilizzatore, essendo l'immobile da acquistare o da costruire destinato ad abitazione principale, si ritiene che possa trattarsi solo di una persona fisica, escludendosi, così, che l'utilizzatore possa essere una società, una persona giuridica o comunque un ente o un soggetto rispetto al quale non possa instaurarsi un rapporto di “abitazione” rispetto all'immobile.

Inoltre, trattandosi di un soggetto che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, destinando il bene ricevuto in locazione finanziaria a propria abitazione principale, all'operazione negoziale si applicheranno anche le norme di cui al Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Mentre il venditore/fornitore può essere chiunque: una persona fisica, una persona giuridica, un ente pubblico, un ente privato o una società.

Il contratto di leasing immobiliare abitativo, quindi, si configura, come è stato osservato, quale una fattispecie negoziale complessa in ragione

- della natura professionale del soggetto concedente;

- della previsione dell'obbligo contrattuale assunto dal soggetto concedente di acquistare (o far costruire) un immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore;

- della traslazione di tutti i rischi, anche di perimento, a carico del soggetto utilizzatore;

- della “messa a disposizione” del bene per un dato periodo di tempo (senza che sia specificata né la durata massima né quella minima) verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto;

- della facoltà per l'utilizzatore di scegliere, alla scadenza del contratto, se acquistare o meno la proprietà del bene, attraverso l'esercizio della opzione di acquisto (o riscatto) ad un prezzo prestabilito (che sarà, in sostanza, pari al valore di mercato del bene al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, dedotti i canoni già corrisposti).

Rientra, poi, nella libertà delle parti prevedere che l'utilizzatore possa procedere:

a)al “riscatto” anticipato, per eventualmente cedere a terzi l'immobile in tal modo acquistato;

b)alla cessione a terzi del medesimo contratto di leasing immobiliare, in tal modo cedendo sostanzialmente la propria posizione contrattuale e, dunque, anche il diritto di riscattare l'immobile alla scadenza del contratto, opzione, peraltro, agevolata sotto il profilo fiscale;

c) al rinnovo del contratto di locazione finanziaria, con la definizione del nuovo corrispettivo periodico, della durata e del prezzo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale.

Dal punto di vista strutturale, il leasing immobiliare abitativo è caratterizzato dalla combinazione di più tipologie contrattuali tra loro collegate: il contratto di leasing, con il quale il soggetto concedente si obbliga a mettere a disposizione dell'utilizzatore finale un determinato bene immobile (già esistente oppure da costruire), per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. Tale bene verrà quindi acquistato o fatto costruire da esso concedente, con proprie risorse finanziarie, consentendo in tal modo all'utilizzatore finale di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare; il contratto di compravendita dell'immobile da concedere in leasing con il quale il concedente, in esecuzione dell'obbligo assunto nel contratto di leasing, acquista il fabbricato già costruito (oppure l'area sulla quale deve realizzare l'immobile) da mettere a disposizione dell'utilizzatore finale; il contratto di vendita tra utilizzatore e concedente è eventuale e concerne la facoltà per l'utilizzatore finale di acquistare, alla scadenza del contratto e al prezzo convenuto, la piena proprietà del bene concesso in locazione finanziaria, attraverso l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto.

Dal punto di vista pratico, accade che, nonostante l'esercizio del diritto di opzione sia strutturalmente un atto unilaterale, viene concluso un vero e proprio contratto di compravendita, collegato al precedente contratto di leasing, contenente tutte le clausole del contratto di compravendita.

Lo schema del leasing immobiliare abitativo rispecchia, quindi, quello schema contrattuale che si era andato consolidando nella prassi applicativa nell'ambito del leasing immobiliare, dove il collegamento negoziale si realizzava attraverso apposite clausole e, soprattutto, con la partecipazione dell'utilizzatore al contratto di compravendita da parte del concedente.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, messo in evidenza che, “in area di leasing immobiliare, il notaio usa costituire nel contratto di compravendita la ‘parte venditrice' (il fornitore), la ‘parte acquirente' (il concedente), nonché l'altro soggetto che dichiara di intervenire nell'atto di compravendita in qualità di ‘utilizzatore' dell'immobile, oggetto del separato contratto di locazione finanziaria, ed al quale la parte venditrice, preso atto che l'acquisto viene effettuato dal concedente al solo fine di fargli utilizzare l'immobile, presta tutte le garanzie di legge, assumendo altresì nei suoi confronti le obbligazioni che - per legge o per convenzione - sono a suo carico in quanto parte venditrice” (così Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785).

Con riguardo al profilo causale, la disciplina legislativamente introdotta inquadra il leasing abitativo come contratto con causa di finanziamento: indicativa in tal senso è la disciplina dettata per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore laddove deroga a quanto previsto per altre fattispecie contrattuali tipiche.

Come si è rilevato tale contratto, indipendentemente dal carattere traslativo o di godimento, si configura come un contratto in cui si realizza un collegamento negoziale tra l'opzione d'acquisto e la concessione in godimento del bene oggetto del contratto, ed entrambi i negozi sono inscindibilmente avvinti da un'unica funzione, il finanziamento per l'acquisto di beni.

Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che la finalità del finanziamento, costituisce causa presente in ogni contratto di leasing ed è sufficiente a caratterizzare tale tipologia contrattuale anche quando il fine dell'utilizzatore sia quello di acquistare la proprietà del bene alla scadenza stabilita nell'accordo (Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785).

Oggetto del leasing immobiliare abitativo può essere: un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile; un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo oggetto del contratto di leasing; un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.

Nel contratto, dovrà essere esplicitata l'intenzione dell'utilizzatore di adibire ad abitazione principale l'immobile messogli a disposizione dal concedente. Per quanto concerne la nozione di abitazione principale si ritiene si debba fare riferimento alla medesima nozione utilizzata nel Testo Unico delle Imposte sui redditi.

In base alla disciplina dettata dal legislatore l'utilizzatore assume tutti i rischi connessi al godimento del bene (c.d. inversione del rischio).

I primi commentatori hanno messo in evidenza che si tratta di una previsione che codifica quanto già si era soliti pattuire nei contratti di locazione finanziaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 1526, comma 3, c.c. per la locazione con patto di futuro acquisto della proprietà e che riproduce la disciplina legale già ricavabile dall'art. 1523 c.c., sulla vendita a rate con riserva della proprietà.

Peraltro, tale previsione normativa di “inversione del rischio” era già stata inserita nella definizione legislativa di cui all'art. 17 della l. 2 maggio 1976, n. 183, la quale considerava quale elemento caratteristico del contratto di leasing l'assunzione di ogni rischio da parte dell'utilizzatore.

In altri termini la società di leasing assume il rischio finanziario, mentre i rischi connessi all'utilizzazione e al godimento del bene gravano sull'utilizzatore.

A tal fine, i contratti di leasing prevedono, di solito, l'obbligo per l'utilizzatore di stipulare un'adeguata copertura assicurativa per garantire tali rischi.

Differenze con altre tipologie contrattuali

Il leasing immobiliare abitativo si differenzia da altre figure contrattuali, quali il mutuo, la vendita con riserva di proprietà, la locazione e il rent to buy.

Con il contratto di mutuo, il mutuante mette a disposizione del richiedente-mutuatario una somma di denaro finalizzata per l'acquisto dell'immobile con conseguente concessione di garanzia ipotecaria sull'immobile così acquistato; con il leasing immobiliare, invece, viene messo a disposizione del richiedente l'immobile che l'utilizzatore potrà acquistare se intenderà avvalersi della facoltà di riscatto. Come il mutuo, anche il leasing è un contratto di durata che si svolge in un determinato arco di tempo; il canone periodico che deve pagare l'utilizzatore va calcolato secondo criteri finanziari e quindi tenendo conto non soltanto del costo del bene, ma anche del prezzo pattuito per il riscatto e della durata del contratto.

Con la vendita con riserva di proprietà, la proprietà del bene passa all'acquirente al pagamento dell'ultima rata del prezzo, nel leasing immobiliare, invece, la proprietà non si trasferisce automaticamente col pagamento dell'ultimo canone in quanto ciò avviene solo se l'utilizzatore si avvale della sua facoltà di acquisto e se viene pagato il prezzo di riscatto. A tal fine, è necessaria la stipula di un vero e proprio contratto finale di compravendita con il quale il concedente trasferisce la proprietà del bene all'utilizzatore.

Sia con il contratto di locazione che con il leasing immobiliare il conduttore e l'utilizzatore ottengono la disponibilità materiale del bene per un dato tempo e a fronte del pagamento di un canone periodico. Con la locazione, la proprietà del bene resta sempre in capo al locatore in quanto non è prevista la facoltà di riscatto propria, invece, del contratto di leasing che se esercitata consentirà all'utilizzatore di diventare proprietario del bene.

Infine, il leasing si differenzia dal rent to buy in quanto il primo è, essenzialmente, un contratto di finanziamento mentre con il rent to buy il bene viene concesso in godimento al conduttore dal proprietario dello stesso.

In definitiva, elemento caratterizzante del leasing immobiliare è il riscatto, cioè la possibilità data all'utilizzatore, alla fine del contratto, di acquistare il bene a un prezzo prestabilito.

Le situazioni patologiche: risoluzione del contratto, fallimento e strumenti di tutela

Il legislatore ha dettato una specifica disciplina in caso di inadempimento dell'utilizzatore e di fallimento nonché un meccanismo di sospensione del pagamento dei canoni a favore dell'utilizzatore, al verificarsi di specifici presupposti.

Il comma 78 prevede che, in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene con obbligo di corrispondere all'utilizzatore una somma pari al ricavato della vendita o di altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, deducendo da detta somma l'importo dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo convenuto per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa dovrà invece essere versata dall'utilizzatore in favore del concedente.

Viene, quindi, introdotta una specifica disciplina per l'ipotesi di risoluzione dovuta ad inadempimento dell'utilizzatore - in deroga alle previsioni di cui all' art. 1526 c.c., dettate per larisoluzione del contratto di vendita con riserva della proprietà, venendosi così a recepire la prassi delle c.d. clausole “scaduto +scadere - bene”, in forza delle quali, in caso di risoluzione, si prevede il pagamento di tutti i canoni maturati e di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, e che riconoscono all'utilizzatore inadempiente il diritto ad ottenere quanto il concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene.

Del resto, la stessa giurisprudenza aveva riconosciuto in alcuni casi la legittimità di dette clausole, a condizione che queste non attribuissero la loro attuazione alla piena discrezionalità della società concedente e non le riconoscessero eccessivi vantaggi (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 888; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2011, n. 19732; Trib. Treviso 19 maggio 2014;Trib. Milano 15 novembre 2007).

La disposizione nulla prevede circa l'entità dell'inadempimento che legittima la risoluzione del contratto; per alcuni sarebbe applicabile la disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 1455 c.c.; per altri, invece, troverebbe applicazione l'art. 1, comma 137 dettato per la disciplina del leasing finanziario (l. 4 agosto 2017 n. 124) secondo cui “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.

Per quanto concerne la fase della vendita o ricollocazione dell'immobile concesso in leasing, la l. n. 208/2015 affida dette operazioni al concedente, al quale viene riconosciuta ampia discrezionalità operativa con l'unico limite di attenersi a obblighi di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore, clausole generali che lasciano intendere il richiamo alle cd. vendite competitive nonché, più in generale, ai principi evidenziati dalle c.d. best practices.

Il comma 77 prevede che all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l'art. 67, comma 3, lett. a), legge fallimentare (dal 15 agosto 2020, art. 166, comma 3, n. 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza), in base al quale non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

Si ritiene che l'esenzione dalla revocatoria fallimentare ha lo scopo di proteggere l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, essendo un contratto finalizzato a procurare all'utilizzatore il godimento di un immobile che egli intende destinare ad abitazione principale.

I commi 79 e 80 stabiliscono un meccanismo di sospensione del pagamento dei canoni a favore dell'utilizzatore, al verificarsi di determinati presupposti e senza alcuna commissione o spesa d'istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive.

Più esattamente, nel caso che l'utilizzatore, dopo la stipula del contratto di locazione finanziaria, incorra in determinate difficoltà legate alla cessazione del rapporto di lavoro, potrà richiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, una sola volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi.

Tale facoltà viene riconosciuta al verificarsi di specifiche situazioni, individuate nella:

- “cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa”;

- “cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3), c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa”.

In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo corrispondente a quello concesso per la sospensione, per cui dopo il periodo di sospensione il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria.

Durante il periodo di sospensione non matureranno interessi sul debito residuo alla data di sospensione e l'opzione finale di acquisto (riscatto) verrà di conseguenza posticipata.

Il comma 81 estende, infine, al leasing immobiliare l'applicabilità del procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 ss. c.p.c., superandosi, così, ogni dubbio in ordine all'applicabilità della predetta procedura.

Regime fiscale (cenni)

Con la legge di stabilità 2016, il legislatore è intervenuto, non solo, sul profilo civilistico, inserendo specifiche disposizioni che, come si è sopra esposto, hanno codificato e tipizzato il contratto di leasing immobiliare abitativo ma anche su quello fiscale, prevedendo misure agevolative sia sotto l'aspetto delle imposte dirette che su quello delle imposte indirette con il preciso scopo di incentivare l'uso di tale contratto ai fini dell'acquisto dell'abitazione principale, attribuendo, tuttavia, portata temporale limitata fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne l'imposizione diretta, il comma 82 prevede la detraibilità ai fini IRPEF, alle stesse condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui, nella misura del 19 %, di determinati costi derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale per importi differenziati in ragione dell'età anagrafica degli utilizzatori, in particolare distinguendo tra giovani di età inferiore o superiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

L'agevolazione prescinde dalle caratteristiche oggettive dell'immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione, anche se appartenente alle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9) che, invece, sono escluse dalle agevolazioni prima casain tema di imposta di registro.

Al fine di accedere alle agevolazioni, si richiede che l'immobile venga destinato dall'utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; a tal fine si considera abitazione principale secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui redditi quella nella quale, ai sensi del T.U.I.R., il contribuente o i suoi familiari (cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per quanto concerne la disciplina dell'imposizione indiretta, questa è volta a garantire una sostanziale equivalenza tributaria tra l'acquisto diretto del bene immobile e quello realizzato tramite la conclusione di contratti di leasing finanziario e in questo senso si giustificano le agevolazioni fiscali previste.

Mentre il contratto di acquisto da parte del concedente dell'immobile da concedere in leasing è soggetto a tassazione secondo i principi normali che regolano i trasferimenti immobiliari.

In conclusione

La l. 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto una particolare figura di leasing nell'ambito del più ampio genus dei contratti di leasing, cui, peraltro, successivamente il legislatore, con la l. 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. Legge concorrenza”) ha dettato una specifica disciplina.

Deve ritenersi che troverà applicazione - nei limiti della compatibilità e laddove non in contrasto - anche la normativa di carattere generale introdotta dalla legge sopra richiamata.

In proposito il comma 140 dell'art. 1 di detta legge, al fine di disciplinare il rapporto tra le varie normative, stabilisce che “restano ferme le previsioni di cui all'art. 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'art. 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Alla luce di tale disposizione, si è affermato che la normativa di cui alla l. 4 agosto 2017, n. 124 rappresenta una disciplina “generale” applicabile a tutti i contratti di locazione finanziaria, fermo restando le discipline di settore (come quella fallimentare) nonché quelle “speciali” che disciplinino specifiche fattispecie di leasing (come il c.d. leasing abitativo), le quali, secondo i principi generali (e in assenza di deroghe contenute nel comma 140), devono ritenersi prevalenti laddove in contrasto con la disciplina generale.

Al leasing immobiliare abitativo sono, altresì, applicabili le tutele previste nella disciplina consumeristica in quanto, non avendo rilevanza la tipologia di contratto posto in essere dalle parti, occorre solo che il soggetto (utilizzatore) agisca per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, destinando il bene ricevuto in locazione finanziaria a propria abitazione principale, senza considerare che alcune disposizioni sul leasing abitativo, come quella relativa alla sospensione dei canoni in caso di licenziamento illegittimo dell'utilizzatore, sono state pensate in una visione consumeristica al fine di tutelare il soggetto debole del rapporto, vale a dire l'utilizzatore/persona fisica.

Riferimenti

Consiglio Nazional del Notariato, Il leasing immobiliare abitativo: prime osservazioni, Studio n. 38-2016/C;

Borgoglio, Nuove agevolazioni per il leasing abitativo, in Fisco, 2016, 621;

Ghirlanda, Note sul leasing immobiliare abitativo, in Immob. & proprietà, 2017, 7;

Viola,Leasing immobiliare abitativo: un'opportunità per le giovani coppie di acquistare casa … insieme, in Corr. trib., 2017, 1296;

Saponaro, Profili civilistici e fiscali del leasing finanziario immobiliare, in Rass. trib., 2018, 59;

Semprini, L'acquisto progressivo della proprietà immobiliare, in Contr. e impr., 2018, 1190.

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