Sezioni Unite: la prova della notifica di atto non recapitato per irreperibilità del destinatario
03 Maggio 2021
Massima
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. 890/ 1982 - esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto notificando (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Il caso
XXX proponeva ricorso innanzi a Commissione tributaria provinciale chiedendo che fosse annullata cartella di pagamento emessa nei suoi confronti in ragione della giuridica inesistenza o comunque della nullità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici. La domanda veniva respinta ed identica sorte la stessa subiva in sede di gravame innanzi alla competente Commissione tributaria regionale. Avverso tale pronuncia XXX proponeva ricorso per cassazione. Ad avviso del ricorrente, che all'uopo proponeva specifico motivo di gravame, le notifiche degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata – tentate senza esito, in ragione della temporanea assenza del destinatario - dovevano considerarsi viziate da nullità, non essendosi perfezionate, essendo mancata la produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) dei plichi. La Quinta Sezione (ord. interlocutoria 8 ottobre 2020, n. 21714, v. la nota di commento pubblicata su IlProcessoCivile), ritenendo sussistere contrasto di giurisprudenza in proposito, rimetteva gli atti al Primo Presidente, che disponeva l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. La questione
Alle Sezioni Unite è stata rimessa la questione di stabilire quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. «irreperibilità relativa») e, in particolare, se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del piego (CAD) ovvero se sia invece necessario esibire/produrre in giudizio l'avviso di ricevimento di tale raccomandata. Le soluzioni giuridiche
i) In fatto, avendo riguardo alla narrazione svolta nell'ordinanza di rimessione alle S.U., risulta acclarato che la notifica degli avvisi di accertamento oggetto del contendere era avvenuta in via diretta, a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 890/1982; che la notifica non si era perfezionata mediante consegna dei relativi plichi raccomandati stante la temporanea assenza del destinatario, nonché delle persone abilitate a riceverli; che tali plichi venivano, quindi, depositati presso l'ufficio postale (da cui non venivano ritirati entro il termine di dieci giorni) e che dei tentativi di notifica e di tali depositi era stata data comunicazione (CAD) al destinatario a mezzo di raccomandate con avvisi di ricevimento; che tali avvisi recavano altresì l'annotazione di avvenuta spedizione (con data e numero della missiva) delle raccomandate. Come già ricordato nel § 1., ad avviso del ricorrente, le notifiche in questione dovevano considerarsi nulle, per mancato perfezionamento, non avendo L'Ente notificatore provveduto a produrre gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) dei plichi. ii) Le S.U. hanno, preliminarmente, messo in rilievo che sulla questione proposta si erano registrate in sede di giurisprudenza di legittimità decisioni di segno difforme: a) Secondo un primo orientamento, definito «più risalentemente consolidato» e formatosi in relazione ad atti impositivi tributari, ma estensibile alla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale, ai fini della prova del perfezionamento della notifica postale «diretta» nei casi di irreperibilità temporanea del destinatario e nei casi a questo assimilabili (assenza di altri soggetti abilitati alla ricezione degli atti etc.), ai fini del perfezionamento della notificazione doveva ritenersi sufficiente che l'Ente impositore notificante producesse in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto da notificare con l'attestazione di spedizione della CAD, non necessitando anche prova dell'avvenuta ricezione della medesima (in tal senso, ex multis: Cass. civ., sez. VI, ord. 10 marzo 2017, n. 6242 e, non massimate, Cass. civ., sez. VI, ord. 31 maggio 2018, n. 13833;Cass. civ., sez. V, ord. 30 gennaio 2019, n. 2638). Le S.U. osservano che tale orientamento si fondava, essenzialmente, sul dato letterale dell'art. 8, comma 4, della l. 890/1982 (nella versione applicabile ratione temporis, vale a dire quella successiva alla modifica operata dall'art. 2 del d.l. 35/2005 conv. in l. 80/2005, ma anteriore alle modificazioni operate con l'art. 1 della l. 205/2017 e con l'art. 1 della l. 145/2018), ove si dettava che «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalia data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore», ponendosi tale previsione in stretto collegamento/coordinamento con quella di cui al comma 2, ultima parte, della medesima disposizione, secondo cui tra i contenuti dell'avviso di ricevimento della CAD doveva esservi obbligatoriamente «l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito (dell' atto notificando presso l'ufficio postale - n.d.r)». Stante la duplice previsione in ordine all' «effetto perfezionativo» (identificato con la decorrenza del termine di dieci giorni dall'indicato dies a quo) della procedura notificatoria della specie in questione, era stato tratto il convincimento che a provarne il presupposto fattuale fosse sufficiente la puntuale e specifica attestazione di spedizione della CAD contenuta nel «primo» avviso di ricevimento riguardante non la CAD stessa, bensì l'atto notificando, ritrovandosi in tal modo «il punto di equilibrio nel bilanciamento degli interessi del notificante e del notificatario, …, in ultima analisi, tra "conoscenza legale" (conoscibilità) e "conoscenza effettiva" dell'atto notificando». b) Secondo un altro, più recente, orientamento, al verificarsi della suddetta fattispecie concreta (notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario o situazioni a questa assimilabili), per considerare perfezionata la procedura notificatoria doveva, invece, ritenersi necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della raccomandata contenente la CAD ed a tal fine il notificante doveva considerarsi processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto solo l'esame di tale avviso avrebbe consentito di verificare se il destinatario avesse avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto (in tal senso: Cass. civ., sez. V, ord. 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. civ., sez. lav., ord., 20 giugno 2019, n. 16601; Cass. civ., sez. lav., 29 ottobre 2020, n. 23921 e, non massimata, Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6363). Le S.U. osservano che tale divergente indirizzo ha qualificato l'effetto normativo di cui alla «previsione di effetto» contenuta nel quarto comma dell'art. 8 l. 890/1982 come «provvisorio» e sospensivamente condizionato alla verifica, da effettuare giudizialmente, sull'avviso di ricevimento della «seconda raccomandata». iii) All'esito, sui rilievi di cui appresso, le S.U. hanno ritenuto «cosa buona» seguire la via eletta dall'orientamento più recente e sono pervenute ad enunciare il principio di diritto riportato nella massima, affermando – si riporta in sintesi - che: a) non è dubitabile che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto da notificare, alla comunicazione di avvenuto deposito è assegnato un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto stesso; b) l'assunto della sufficienza, ai fini del perfezionamento della notificazione con il mezzo postale, della prova della spedizione della CAD non può considerarsi conforme ai precetti costituzionali (art. 24 e 111, comma 2, Cost.) né ai dicta «imperativi» della Consulta in materia (Corte cost. n. 346/1998 e Corte cost. n. 3/2010, rispettivamente dichiarative dell'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'originaria formulazione dell'art. 8, comma 4, l. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c.); c) laratio legisdi entrambe le modalità notificatorie testè [sub b)]ricordate -«profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, comma 2, Cost.)» -consiste nel dare al notificatario «una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, l. 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)» e solo in questi termini può trovarsi il punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario; d) l'onere probatorio processuale attribuito al notificante non è vessatorio né problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile; e) solo dall'esame concreto dell'a.r. della raccomandata di spedizione della CAD il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la «sorte» della spedizione della «raccomandata informativa», così venendo consentito di «esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario»; f) la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD «costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni dell'art. 8, commi 4 e 2, l. 890/1982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da «provvisorio» a «definitivo» (fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva). Osservazioni
i) La notificazione mira a realizzare la «conoscenza legale»di un atto del processo, quale condizione prevista dalla legge perché si verifichino ulteriori effetti processuali. Va chiarito che la «conoscenza legale» non deve essere confusa con la conoscenza effettiva dell'atto, che costituisce scopo indiretto ed in definitiva estraneo alla disciplina giuridica della notificazione e che, attraverso la notificazione, è resa soltanto possibile, potendosi realizzare solo in virtù della collaborazione del destinatario. Il procedimento di notificazione mira, dunque, non già alla conoscenza effettiva, da parte del notificatario, dell'atto da notificare, bensì a renderglielo conoscibile, nell'osservanza delle formalità di volta in volta richieste dalla legge. ii) Poiché la notificazione è preordinata a far conseguire la «conoscenza legale» degli atti impositivi o degli atti del processo (non si pone né può essere posto alcun distinguo al riguardo) da parte del destinatario, il perfezionamento, nei confronti di quest'ultimo, della relativa procedura non può non farsi coincidere con il momento in cui il suddetto risultato possa/debba ritenersi effettivamente realizzato. La notificazione di un atto processuale deve intendersi perfezionata, dal lato del notificante, nel momento in cui lo stesso abbia completato le attività facentigli carico (coincidenti, nel caso della notificazione a mezzo posta, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario o, se in via «diretta», all'agente postale), mentre, dal lato del destinatario, nel momento in cui, onde consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (costituzionalmente garantito), si realizza il risultato della conoscenza o l'effetto di conoscenza dell'atto, coincidente, nel sistema dell'art. 8 della l. 890/1982, con il ritiro del piego oppure con il compimento di tutte le formalità previste dalla legge come idonee a tal fine. iii) Con riferimento alla fattispecie venuta all'attenzione (temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione), le S.U. hanno sottolineato che la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) svolge un ruolo essenziale (è il fulcro su cui ruota l'intero iter notificatorio) in quanto mirata a dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto. L'effettività di tale circostanza non può essere, all'evidenza, riscontrata allorché ci si arresti a constatare l'avvenuta spedizione della CAD, prescindendo dal verificare quale sorte tale spedizione abbia avuto. Ammesso che il pensiero secondo cui, ai fini del perfezionamento della notifica con il mezzo postale, sarebbe sufficiente la prova della spedizione della CAD possa essere ritenuto conforme al dato letterale dell'art. 8 della l. 890/1982 (sia nella versione vigente ratione temporis, sia nella versione, sostanzialmente inalterata per gli aspetti di interesse, vigente attualmente, a seguito degli interventi compiuti con le leggi n. 190/2014 e n. 205/2017: trasfusione del comma 2 nel comma 4), lo stesso è destinato a perdere ogni valenza allorché la norma venga letta, come sempre si dovrebbe, alla luce dei disposti della Costituzione e dei dicta della Corte costituzionale (v. punto iii), lett. b), del § 3.). E, come osservato dalle S.U., e, prima ancora, dalle pronunce che hanno coniato il più recente indirizzo giurisprudenziale in materia [v. punto ii), lett. b), del § 3.], poiché la ratio legis dell'art. 8 più volte citato, comune a quella della normativamente assimilabile fattispecie disciplinata dall'art. 140 c.p.c., è quella - fondata sui principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o processuale, non ci si può esimere dal compiere verifiche sull'esito della spedizione della CAD, che soltanto ove positivo consentirebbe l'effettiva possibilità di tempestiva conoscenza dell'atto e, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa. Solo in questi termini può, invero, raggiungersi un ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante (sul quale ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, essendo per lui tempestiva la notificazione con la consegna all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, giusta il principio generale operante in materia) e quelli del destinatario della notifica, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità. Ciò posto, deve qualificarsi «indefettibile» la prova, che onera il soggetto notificante, dell'esito positivo («presupposto implicito» dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria) della spedizione della raccomandata contenente la CAD, mediante la produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento. Solo ove tale prova venga ritenuta giudizialmente raggiunta, l'effetto di perfezionamento potrà ritenersi divenuto da «provvisorio» (fase della spedizione) a «definitivo». iv) In una delle pronunce che hanno concorso a formare l'indirizzo accolto dalle Sezioni Unite è stato preso in esame il caso dell'ulteriore assenza del notificatario al momento del tentativo di recapito della raccomandata contenente la CAD, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di scadenza. A tale proposito, è stato affermatoche il controllo sull'avviso di ricevimento relativo a tale raccomandata deve riguardare l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. civ., sez. lav., 29 ottobre 2020, n. 23921). |