Attività secondarie nel Terzo Settore: firmato il decreto

La Redazione
04 Maggio 2021

Le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo Settore non potranno generare ricavi superiori al 30% delle entrate oppure al 66% dei costi: lo ha determinato il Ministero del Lavoro con decreto firmato lo scorso 30 aprile ...

Le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo Settore non potranno generare ricavi superiori al 30% delle entrate oppure al 66% dei costi: lo ha determinato il Ministero del Lavoro con decreto - in attuazione dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) - firmato lo scorso 30 aprile e di prossima pubblicazione in G.U.

Il decreto fissa, così, i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

Si ha la strumentalità quando le attività diverse sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente del Terzo settore.

Si ha secondarietà quando i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore oppure al 66% dei costi complessivi.

I due criteri sono alternativi: spetta all'ETS scegliere quale dei due seguire, e indicarlo nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto.

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