Attività secondarie nel Terzo Settore: firmato il decreto
04 Maggio 2021
Le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo Settore non potranno generare ricavi superiori al 30% delle entrate oppure al 66% dei costi: lo ha determinato il Ministero del Lavoro con decreto - in attuazione dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) - firmato lo scorso 30 aprile e di prossima pubblicazione in G.U. Il decreto fissa, così, i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà. Si ha la strumentalità quando le attività diverse sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente del Terzo settore. Si ha secondarietà quando i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore oppure al 66% dei costi complessivi. I due criteri sono alternativi: spetta all'ETS scegliere quale dei due seguire, e indicarlo nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto. |