Redazione scientifica
04 Maggio 2021

Le Sezioni Unite si pronunciano sulla questione riguardante l'individuazione del giudice dotato di giurisdizione relativamente ad opposizioni avverso avvisi di pagamento di imposte di fabbricazione (per accise su alcool etilico).

In giudizio promosso dalla società C. nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto le impugnazioni avverso due ingiunzioni doganali emesse dall'Ufficio Dogane per accise su alcool etilico, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo per l'effetto le parti dinanzi al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 353 c.p.c.

Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo inerente alla giurisdizione, cui la società resiste con controricorso.

La sezione tributaria della Corte, alla quale è stato assegnato il giudizio, ha rimesso la controversia al Primo Presidente affinchè ne fosse disposta la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando l'assenza di pronunce in argomento.

La questione rimessa alle Sezioni Unite riguarda l'individuazione del giudice dotato di giurisdizione relativamente ad opposizioni avverso «avvisi di pagamento» di imposte di fabbricazione (per accise su alcool etilico).

I giudici muovono preliminarmente dalla disamina delle contrapposte posizioni assunte dalle parti: quella dell'Agenzia ricorrente la quale, con l'unico motivo di ricorso, denunciava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice tributario, in conformità all'orientamento espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 13833/2005; quella della società resistente che, affermava, viceversa, la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il principio secondo cui «l'ingiunzione doganale, emessa dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 43/1988, deve considerarsi mero invito e non ordine di pagamento, inidonea in quanto tale ad attivare il procedimento di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al citato d.P.R. 43/1988, art. 67,comma 2, lett. a), con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice tributario» (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 21561/2005; Cass. civ., n. 10923/2003).

Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover dare continuità all'indirizzo più recente espresso dalla Corte di legittimità con specifico riferimento ad analoghe controversie proposte, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 546/1992, art. 2, quale sostituito dalla l. 448/2001, art. 12, comma 2, relativamente ad opposizioni avverso ingiunzioni doganali. Con tali pronunce, in particolare, la Corte ebbe ad osservare come il d.l. 151/1991, succitato art. 11, comma 5, pur riferendosi espressamente ai ricorsi contro il ruolo, avesse inteso attribuire alla giurisdizione delle commissioni tributarie l'intera materia dei tributi elencati nel d.P.R. 43/1988, art. 67, tra i quali le imposte di fabbricazione - oggetto delle ingiunzioni opposte dalla società nel presente giudizio -, estendendo di conseguenza la giurisdizione di tali commissioni oltre i limiti risultanti dal d.lgs. 546/1992, art. 2, nel testo allora vigente, così da ricomprendervi tributi sino ad allora tradizionalmente devoluti alla giurisdizione del giudice civile ordinario.

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