Notificazioni telematiche e termine breve per l'impugnazioneFonte: Cass. Civ. sez. VI, 16 aprile 2021, n. 10186 | Cod. Proc. Civ. Articolo 170 | Cod. Proc. Civ. Articolo 325 | Cod. Proc. Civ. Articolo 281 sexies | DL 18 ottobre 2012 n. 179 | Cass. Civ. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 14140 | Cass. Civ. sez. un., 30 settembre 2020, n. 20866 | disp. att. c.p.c. 18 dicembre 1941 n. 1368 Articolo 35
05 Maggio 2021
La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame che B.F. aveva proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, ritenendo valida e idonea a far decorrere il termine di impugnazione la notifica della sentenza di primo grado effettuata a mezzo PEC al difensore del B. B.F., ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi: con il primo lamenta la violazione delle norme di notificazione degli atti processuali ed in particolare dell'art. 170 c.p.c., in quanto la notifica avrebbe dovuto essere eseguita all'avv. B, quale procuratore costituito della parte, e non alla parte presso il domicilio del difensore; con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione degli artt. 281-sexies e 325 c.p.c., in quanto la Corte non aveva considerato che in caso di sentenza pronunciata a norma dell'art. 281-sexies, il provvedimento da notificare, ai fini del decorso del termine breve, non è la sentenza depositata in cancelleria ma il verbale di udienza.
La Corte esamina i motivi congiuntamente, ritenendoli infondati. In via preliminare si richiama il principio per cui a seguito dell'introduzione del «domicilio digitale» di cui al d.l. 179/2012, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGInDE» (Cass. civ., n. 14140/2019), per cui deve ritenersi certamente valida la notifica della sentenza al legale presso tale indirizzo. Precisano peraltro i giudici che deve ritenersi nondimeno valida anche la notifica alla parte, presso il domicilio digitale del difensore, atteso che «ai fini del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo (…), a garanzia del diritto di difesa della parte che ne è destinataria (…), dev'essere univocamente rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario e va, dunque, eseguita o nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20866/2020). Ciò che è importante, in tale caso, è che la notifica alla parte, contenga l'espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario (anche solo presso il quale quella è eseguita), altrimenti non essendo idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. civ, sez. un, cit.). Infine, secondo la Corte, il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.: esse, infatti, non costituiscono un documento distinto dal verbale di causa che la contiene, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. c.p.c. |