L’onorario del curatore dell’eredità giacente nelle procedure attivate d’ufficio

Redazione scientifica
05 Maggio 2021

La Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore dell'eredità giacente venga anticipato dallo Stato, ove il procedimento, attivato d'ufficio, si sia concluso senza eredi accettanti e con eredità incapiente.

Con la sentenza n. 83 del 24 marzo 2021 depositata il 30 aprile 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, dell'art. 148, comma 3, d.P.R. 115/2002, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.

Secondo i giudici, infatti, «quando la giacenza attivata d'ufficio si conclude con la devoluzione allo Stato di un'eredità incapiente, l'anticipazione erariale dell'onorario corrisponde all'esigenza di garantire l'effettività del diritto al compenso spettante al curatore al pari di ogni altro ausiliario del giudice; l'impegno erariale riflette, d'altro canto, l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della vicenda successoria, che trascende l'interesse patrimoniale dello Stato-erede e costituisce la ratio stessa della nomina officiosa del curatore dell'eredità giacente».

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