Voto “determinante” o unanimità per le deliberazioni del consiglio di amministrazione

Francesca Maria Bava
05 Maggio 2021

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 195, ha sancito la legittimità di una clausola statutaria che richieda per la valida assunzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di s.p.a. o di s.r.l. il c.d. voto determinante di individuati amministratori o l'unanimità dei voti.

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 195, ha sancito la legittimità di una clausola statutaria che richieda per la valida assunzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di s.p.a. o di s.r.l. il c.d. voto determinante di individuati amministratori o l'unanimità dei voti.

La derogabilità del quorum deliberativo si desume espressamente nelle s.p.a. dall'art. 2388, comma 2, c.c., che - pur richiedendo la maggioranza assoluta dei voti dei presenti - ammette “la diversa disposizione dello statuto”.

È pertanto possibile una riduzione del quorum, con la previsione di una maggioranza semplice (per cui è sufficiente la prevalenza dei voti favorevoli su quelli contrari a prescindere dalle astensioni) oppure con la previsione di un c.d. casting vote (in caso di voti favorevoli pari a quelli contrari, come già sostenuto dal Comitato Triveneto dei Notai nelle massime H.C.5 e I.C.25), ma è altrettanto possibile un aumento del quorum.

Al riguardo è senz'altro ammesso prevedere che la maggioranza dei voti sia da computarsi con riferimento a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ancorché non presenti, e/o innalzare la soglia rispetto ai soli amministratori presenti.

Secondo il Consiglio Notarile di Milano, è inoltre legittimo ritenere non sufficiente la prevalenza dei voti favorevoli rispetto ai contrari e agli astenuti, ma attribuire ad un individuato amministratore il c.d. voto favorevole determinante, ove sia necessario che i suddetti voti favorevoli comprendano il suo, o il c.d. voto contrario determinante, qualora viceversa sia necessario che tra i suddetti voti contrari non ricorra il voto del medesimo.

Tale voto determinante, che di per sé non innalza il quorum costitutivo (peraltro anch'esso derogabile ex art. 2388, comma 1, c.c.), può concernere tutte o solo alcune specifiche delibere o, ancora, essere subordinato al ricorrere di determinati presupposti.

Lo statuto può riconoscere il suddetto voto determinante a qualsiasi amministratore, purché previamente individuato sulla base di criteri quali la carica rivestita, la “provenienza” della sua nomina o altri criteri di idonea identificazione.

Il Consiglio Notarile di Milano ritiene persino legittima la clausola statutaria che attribuisca un c.d. voto favorevole determinante generalizzato, che si traduce sostanzialmente nella necessaria adozione della delibera all'unanimità.

La ratio di tale previsione è da individuarsi nell'esigenza di condivisione delle decisioni laddove ogni amministratore rappresenti un diverso centro di interessi, sussistendovi perciò equilibri da salvaguardare.

A sostegno dell'ammissibilità della previsione della delibera consiliare unanime si sottolinea come l'art. 2388, comma 2, c.c. non contempli alcun limite massimo, diversamente da quanto previsto all'art. 2369, comma 4, c.c. per le delibere assembleari relative all'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali: solo in questo secondo caso si potrebbe, infatti, verificare una paralisi decisionale, potendosi invece nel primo caso superare lo stallo, ad esempio, con la sostituzione degli amministratori.

Inoltre, laddove il consiglio di amministrazione sia composto da soli due membri, le relative delibere sono necessariamente sempre all'unanimità (come sostenuto anche dal Comitato Triveneto dei Notai nelle massime H.C.4 e I.C.24).

A fortiori quanto sopra è sostenibile anche con riferimento alle s.r.l., ove l'art. 2475 c.c. ammette espressamente l'adozione della forma di amministrazione congiuntiva ex art. 2257 c.c.

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