La tutela del socio di minoranza di s.r.l.: l’art. 2367 c.c. resta applicabile solo alle s.p.a.Fonte: Trib. Milano , 19 marzo 2021
05 Maggio 2021
Il socio di minoranza di s.r.l., che lamenti l'ingiustificato rifiuto dell'organo amministrativo a provvedere alla convocazione dell'assemblea, può attivare i rimedi specifici previsti dalla disciplina delle s.r.l., quali il controllo della gestione e la richiesta di revoca dell'amministratore, ex art. 2476 c.c., non potendo quindi invocare l'applicazione analogica dell'art. 2367 c.c. Laddove il ricorso per la pronuncia del provvedimento di volontaria giurisdizione, previsto dall'art. 2367 c.c. nell'ambito delle s.p.a. per la rimozione dell'ostacolo all'esercizio dei diritti del socio di minoranza, rappresentato dall'ingiustificato rifiuto dell'organo amministrativo di convocare l'assemblea, si risolva nella richiesta di una tutela già assicurata da rimedi specifici previsti dalla disciplina dalla s.r.l., non sussiste lacuna normativa da colmare che possa giustificare l'applicazione analogica dell'art. 2367 c.c.
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