Eredi beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita: si pronunciano le Sezioni Unite
05 Maggio 2021
Una compagnia assicurativa ha proposto ricorso avverso un provvedimento della Corte d'Appello che ha accolto il gravame spiegato da Tizio contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado avendo evidenziato che in un contratto di assicurazione sulla vita, quattro polizze caso vita erano state stipulate dal defunto con l'Assicurazione, individuando quali beneficiari gli “eredi legittimi”. Pertanto, secondo i Giudici di seconde cure l'Assicurazione aveva erroneamente suddiviso l'indennizzo in cinque quote uguali fra Tizio e i quattro nipoti figli della sorella di questo, defunta qualche anno prima, subentrati per rappresentazione. La Corte d'Appello ha condannato la compagnia assicurativa a pagare in favore di Tizio una somma di denaro a titolo di differenza tra l'importo già versatogli e quanto dovuto in base alle polizze sottoscritte dal defunto fratello. In particolare, i Giudici di seconde cure affermavano che Tizio avesse diritto, piuttosto, a metà dell'indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti sarebbe spettata la restante metà da ripartire tra loro.
Con ordinanza interlocutoria, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, rilevata la sussistenza di questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, le quali hanno risposto ai seguenti quesiti. Quanto alla valenza “materiale” della qualità di eredi richiamata in sede di designazione dei beneficiari di un'assicurazione sulla vita a favore di terzi, da un lato, e all'interferenza di una designazione ereditaria compiuta in sede testamentaria con l'individuazione contrattuale degli “eredi legittimi” quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, dall'altro, le Sezioni Unite hanno riaffermato l'interpretazione già seguita dalla giurisprudenza della Corte. Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica di «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.”
(Fonte: Diritto e Giustizia) |