Comproprietà: giustificata la condanna restitutoria se risulta dimostrato l'impedimento assoluto del bene

Redazione scientifica
06 Maggio 2021

Quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria consentendo l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11464/21, depositata il 30 aprile.

La Corte di Appello di Salerno, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale, rigettava l'impugnazione proposta dall'attore che aveva domandato, nei confronti dei vicini, la condanna alla consegna della chiave del lucchetto apposto al cancello di ingresso di un cortile di proprietà comune e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché all'eliminazione di tutto il materiale collocato in modo stabile nelle aree comuni e sul tragitto necessario ad accedere alla proprietà esclusiva.

Avverso tale sentenza, l'attore propone ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte accoglie le doglianze avanzate. I Giudici di legittimità sottolineano la natura petitoria – volta alla rivendicazione della proprietà del cortile - della domanda azionata dall'attore ed evidenziano come la Corte d'Appello, una volta definitivamente accertata la proprietà comune del cortile, abbia erroneamente ritenuto necessaria la prova del cambio del lucchetto del cancello. La prova sarebbe stata infatti necessaria solo in un giudizio di tipo possessorio. La Suprema Corte continua precisando che, nel caso di specie, una volta affermato il diritto dominicale dell'attore, sorge necessariamente il diritto di usare la parte comune del fabbricato. Deve affermarsi dunque l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo tale da rendere possibile, e non ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo: il dovere di cooperazione finalizzato all' uso del bene comune.

La Corte di Cassazione conclude enunciando il principio secondo cui: «Quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso».

Alla luce di tale principio, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it