Sì alle spese per la «fase istruttoria» in sede di consulenza tecnica preventiva

Redazione scientifica
06 Maggio 2021

La Corte di cassazione afferma che, nel vigore del d.m. 140/2012, è, almeno in linea di principio, da riconoscere al difensore il diritto al compenso per la «fase istruttoria» nel procedimento per consulenza tecnica preventiva…

L'avv. M. evocava i consorti M.G. avanti il Tribunale di Vercelli per ottenere la liquidazione del proprio onorario a seguito di attività stragiudiziale e successiva consulenza tecnica preventiva svolta per una causa di responsabilità sanitaria.

In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'avvocato perché l'onorario liquidabile a norma della tariffa professionale di cui al d.m. 140/2012 era pari a quanto già corrisposto dai clienti. Avverso detto provvedimento ha proposto gravame l'avv. M., ma la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione.

M.F. ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con tre motivi di impugnazione, che: il Collegio non si era attenuto ai parametri per la tassazione del compenso al difensore in sededi procedimento per consulenza tecnica preventiva, in quanto doveva essere riconosciuta anche la voce tariffaria per la «fase istruttoria», avendo egli svolto specifica opera professionale anche in relazione all'attività espletata dal consulente tecnico; che la Corte di appello aveva ritenuto difetto di prova circa l'attività, non avvedendosi della mancata contestazione dei resistenti sul punto.

La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Evidenzia infatti che «esiste autonomia della «fase istruttoria» posto che, come in sede di giudizio di merito in relazione all'espletamento di consulenza tecnica, anche in ipotesi d'espletamento di consulenza tecnica preventiva, il difensore svolge attività diverse da quelle proprie delle due fasi antecedenti – che sono illustrate nella esemplificazione ex art. 11 d.m. 140/2012 - in quanto sono correlate all'andamento e alle indagini peritali ed alle conclusioni, cui il tecnico perviene, elementi oggettivamente non conoscibili in momento antecedente». E ciò è tanto vero che «con la tariffa disciplinata dal d.m. 55/2014, nella tabella allegata al punto 9, specificatamente in relazione al procedimento di istruzione preventiva, risulta prevista la voce tariffaria fase istruttoria».

Una volta posto che, anche nella vigenza della tariffa ex d.m. 140/2012, poteva esser riconosciuto il compenso per la fase istruttoria in relazione al procedimento di istruzione preventiva, «assume rilievo l'accertamento se il difensore ebbe ad espletare in concreto una qualche attività difensiva di interazione con l'opera del consulente tecnico ai fini dell'espletamento del suo incarico». Quell'accertamento - demandato al giudice di merito - potrà tenere in considerazione «anche la posizione difensiva assunta sul punto dalle controparti ovvero la loro contestazione o non che il loro difensore espletò o non una attività significativa in subiecta materia». Al medesimo giudice spetta, infine, la liquidazione per l'attività in concreto prestata.

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