L’iscrizione a ruolo non ha effetto interruttivo della prescrizione della riscossione

Francesco Brandi
06 Maggio 2021

Non è sufficiente l'iscrizione a ruolo (in quanto atto meramente interno) a interrompere il termine decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata ma è necessario un atto, con carattere recettizio, che metta in mora il debitore.

Non è sufficiente l'iscrizione a ruolo (in quanto atto meramente interno) a interrompere il termine decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata ma è necessario un atto, con carattere recettizio, che metta in mora il debitore. Lo stabilisce la Cassazione che, con l'ordinanza n. 11605/21 del 4 maggio, ha accolto alcuni motivi del ricorso di una contribuente contro una cartella di pagamento notificata dall'agente di riscossione per somme dovute a titolo di imposta di registro su un lodo arbitrale.

Diritto alla riscossione: atti interruttivi della prescrizione.

Sul punto si ricorda in senso conforme anche Cass. 2014/2019 secondo cui in tema di riscossione della tassa automobilistica, ai fini del rispetto del termine triennale previsto per la riscossione di cui all'art. 5 d.l. n. 953/1982 conv. l. n. 53/1983, non è sufficiente che l'ente impositore (la Regione) abbia provveduto, nei termini, all'iscrizione a ruolo del tributo.

In altri termini, è nullo l'atto di intimazione di pagamento o qualsiasi atti della fase riscossiva notificato oltre il termine di prescrizione decennale. La sola formazione del ruolo non vale ad interrompere la prescrizione.

Secondo la Corte di Cassazione, ord. n. 6245/20, il decorso del termine prescrizionale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria. In effetti, la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto recettizio, che valga a costituire in mora il debitore. Il ruolo al contrario costituisce un atto interno dell'amministrazione, di per sé privo di rilevanza esterna.

Con gli accertamenti esecutivi non c'è più il ruolo, per questo diventa importante o procedere con le misure cautelare o effettuare l'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.

Il caso concreto.

La CTR Campania che rigettava l'appello della contribuente, riteneva che il termine prescrizionale per riscuotere l'imposta accertata era stato interrotto prima dalla notifica dell'avviso di liquidazione (15 ottobre 2003) e poi nuovamente dall'iscrizione a ruolo dell'Ufficio (17 ottobre 2013).

Col proprio ricorso la contribuente denunciava violazione dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 78 d.P.R. n. 131/1986, per non avere la CTR considerato che al momento della notifica della cartella di pagamento (in data 4 febbraio 2014), il termine di prescrizione decennale di cui al predetto art. 78 (pacificamente applicabile secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. 27698/2020 e 11555/2018) era già spirato.

Nell'accogliere il ricorso la Cassazione ricorda che in tema di imposta di registro il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 d.P.R. n. 131/1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 Cc la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione (cfr. Cass. 23261/2020 e 14301/2009). In questo caso, la prescrizione, già interrotta dalla notifica dell'avviso di liquidazione, decorre dalla data in cui l'avviso è stato notificato.

Il nuovo atto interruttivo da considerare non è certamente l'iscrizione a ruolo, bensì la consegna della cartella all'ufficiale postale per la notifica, data che né dal ricorso né dalla sentenza impugnata è dato evincere.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso della contribuente e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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