Redazione scientifica
07 Maggio 2021

L'interesse inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, c.p.c. e tale da far sorgere un obbligo di astensione del giudice (e da fondare l'istanza di ricusazione) deve essere intrepretato restrittivamente quale «diretto» o «indiretto»…

La Procura generale della Corte di cassazione promuoveva un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato al quale contestava di aver tenuto, nella sua qualità di magistrato, benchè fuori ruolo, «un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il CSM», idoneo ad «influenzare in maniera occulta, la generale attività funzionale della V commissione dell'organo di autogoverno», consistito nell'aver fornito «un contributo consultivo, organizzativo e decisorio sulle future nomine di direttivi di vari uffici giudiziari tra cui, specificamente, la proposta inerente alla nomina del procuratore della Repubblica di Roma». Nell'ambito del procedimento, per quel che qui interessa, il magistrato ricusava tutti i componenti del CSM, in quanto: i membri del CSM, in quanto componenti della commissione V e del plenum, figuravano come soggetti passivi degli addebiti disciplinari contestati; essi erano dunque portatori nel procedimento disciplinare di un interesse giuridicamente apprezzabile, tale da giustificare la loro astensione ex art. 36, lett. a) c.p.p. e, quindi, da rendere legittima e fondata la ricusazione (art. 27 c.p.p.). A seguito di diverse istanze di ricusazione, alcune delle quali decise con sostituzione dei consiglieri, la Sezione disciplinare del CSM rilevava l'impossibilità di costituire un collegio per decidere nel rispetto della proporzione laici/togati, rimettendo alle Sezioni Unite la relativa decisione.

Le Sezioni ritengono infondate le istanze di ricusazione. In particolare, precisata l'applicabilità «in tema di astensione e ricusazione dei giudici della sezione disciplinare del CSM», della disciplina prevista dal codice di procedura civile –e non dell'art. 40, comma 3, c.p.p., - i giudici si concentrano sulla «sussistenza di un interesse inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, c.p.c. tale da far sorgere un obbligo di astensione in capo ai componenti della sezione disciplinare incaricati di decidere della ricusazione di altro membro della stessa sezione (e da fondare l'istanza di ricusazione)». Evidenziano, quindi, come di tale interesse, coerentemente con la tassatività delle ipotesi di ricusazione, debba essere data un'interpretazione restrittiva. In particolare, come «interesse diretto, che ricorre quando il giudice sia egli stesso parte della lite», o quale «interesse indiretto, che invece si configura quando la sentenza da emanare potrebbe avere una ripercussione giuridica o di fatto su un rapporto sostanziale di cui il giudice è parte»; entrambi gli interessi devono essere attuali e non potenziali. Nel secondo caso, inoltre, è richiesto che l'inclinazione del giudice ad optare per una certa soluzione della lite, perché idonea a procurargli vantaggi diretti o indiretti, si radichi in una situazione di fatto ricollegabile a circostanze specifiche e attribuibili direttamente al giudice ricusato (cfr. Cass. civ., n. 22540/2006; Cass. civ., n. 14753/2002). Ne deriva, secondo i giudici, che il caso in esame non rientra in nessuna delle ipotesi sopra richiamate, in quanto i consiglieri M. e B. sono stati nominati quali componenti supplenti per decidere della ricusazione di altri consiglieri e, quindi, non sono parti del procedimento (né sarebbe concepibile un loro intervento volontario), sia perché riguardo a loro il ricorrente non ha indicato alcuna circostanza di fatto tale da rendere palese un loro interesse, serio, concreto ed attuale, ad una certa soluzione della controversia (nel caso, del procedimento disciplinare) e da giustificare il rimedio della ricusazione.

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