Redazione scientifica
10 Maggio 2021

Le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., dovendo formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie per le nuove domande.

Il Tribunale di Busto Arsizio, adito dall'avv. F.T. ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 per la liquidazione degli onorari per l'attività difensiva svolta in favore di M.L., liquidava il compenso per l'attività giudiziale, negando il compenso per l'attività stragiudiziale.

L'avvocato ricorre quindi in Cassazione lamentando, con la censura sub), la negazione da parte del Tribunale del rimborso delle spese sostenute prima di intraprendere la lite con il cliente.

La Corte ritiene la censura infondata, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite (n. 16990/2017) secondo cui «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso (…) deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie». Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza secondo cui «le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c.» (Cass. civ., n. 14594/2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (Cass. civ., sez. un., n. 16990/2017).

In definitiva, risulta corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui tali spese non potevano essere pretese nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 28 l. 794/1942 e dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 che contempla «la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura».

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