Sussiste l'obbligo di assicurare qualsiasi veicolo anche se fermo su area privata e non idoneo alla circolazioneFonte: C. Giustizia UE sez. V, 29 aprile 2021, n. 383 | C. Giustizia UE grande sezione, 4 settembre 2018, n. 80 | Dir. 16 settembre 2009 n. 103 Livello | Dir. 16 settembre 2009 n. 103 Livello | D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Articolo 122 | DM 1 aprile 2008 n. 86 Articolo 3 | D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 | D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Articolo 3
10 Maggio 2021
Il caso Il distretto di Ostrów (Polonia) diventa proprietario di un veicolo oggetto di confisca. Il distretto assicura il veicolo a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'ordine di confisca. Una successiva perizia attesta che il veicolo è un rottame non in grado di circolare. Il distretto, così, dispone la rottamazione del veicolo. Il veicolo viene quindi demolito e radiato. Il Fondo di garanzia, successivamente, informa il distretto di aver constatato che il veicolo non era stato assicurato fino all'ordine di confisca e che, pertanto, avrebbe dovuto pagare una sanzione per non aver ottemperato all'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la RCA. Il distretto presenta ricorso al Tribunale distrettuale di Ostrów Wielkopolski (Polonia) al fine di far dichiarare che, nel periodo in questione, non aveva l'obbligo di assicurare il veicolo.
Il ricorso viene affidato a due motivi:
Il Fondo di garanzia si difende sostenendo che le condizioni tecniche del veicolo sono irrilevanti ai fini dell'obbligo dei detentori di stipulare un contratto di assicurazione della RCA. Il Tribunale - a fronte del problema se l'obbligo di concludere un contratto di assicurazione della RCA possa essere escluso quando il veicolo è fermo in un luogo privato, non è idoneo alla circolazione ed è destinato alla demolizione per decisione del suo proprietario - rileva:
Il Tribunale, pertanto, sospende il procedimento e sottopone alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali: “1) Se l'articolo 3 della direttiva [2009/103] debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli riguarda anche le situazioni in cui un ente territoriale - il distretto - abbia acquisito, in base ad una decisione giudiziaria, il diritto di proprietà di un veicolo, il quale non sia idoneo a circolare, stazioni in un luogo privato, sotto forma di parcheggio custodito, al di fuori della strada pubblica e sia destinato ad essere demolito per decisione del suo proprietario. 2) Se, invece, debba essere interpretato nel senso che, in tali circostanze, l'ente territoriale, quale proprietario del veicolo, non sia tenuto ad assicurarlo, ferma restando la responsabilità che il Fondo di garanzia assume nei confronti dei terzi”.
La decisione della Corte di Giustizia La Corte di Giustizia rileva che:
La Corte di Giustizia rileva, ancora, che:
La Corte di Giustizia perviene a questa soluzione sostanzialmente per quattro ragioni.
In primis in quanto:
In secundis in quanto la previsione dell'art. 10, paragrafo 1, della sesta direttiva - che obbliga gli Stati membri a istituire un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione previsto dal diritto dell'Unione, i danni alle cose o alle persone causati segnatamente da un veicolo per il quale non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di cui all'art. 3 - è stato quindi concepito come extrema ratio e previsto esclusivamente nei casi contemplati in tale disposizione, e non può essere considerato come attuazione di un sistema di garanzia dell'assicurazione della RCA al di fuori di tali casi.
In tertiis in quanto tale interpretazione è quella che consente di assicurare al meglio il rispetto del duplice obiettivo di garantire:
In quartis in quanto sebbene l'immatricolazione di un veicolo attesti, in linea di principio, la sua idoneità a circolare e, quindi, ad essere utilizzato come mezzo di trasporto, non si può escludere che un veicolo immatricolato sia, oggettivamente, definitivamente inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche. In questo caso la constatazione di tale inidoneità definitiva a circolare e, di conseguenza, quella della perdita della sua qualità di veicolo devono essere effettuate in modo obiettivo con la conseguenza che è necessario, affinché un tale veicolo sia escluso dall'obbligo di assicurazione, che esso sia stato ufficialmente ritirato dalla circolazione conformemente alle norme nazionali applicabili.
La Corte di Giustizia, pertanto, dichiara: “L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile”.
Osservazioni La Corte di giustizia UE ha il compito di garantire l'osservanza del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea. La decisione in commento, pertanto, avrà effetti anche sull'interpretazione dell'art. 122 D.lgs. n. 209/2005 e sull'attesa decisione delle Sezioni Unite sullo specifico punto.
La terza sezione civile della Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza interlocutoria 18/12/2019 n. 33675, aveva:
Alla luce della recente decisione della Corte di Giustizia in commento è facile prevedere che le Sezioni Unite non potranno che avallare quanto ritenuto dai giudici di Lussemburgo e ritenere sostanzialmente che l'art. 122 D.lgs. n. 209/2005, alla luce dell'art. 3, comma 1, della sesta direttiva (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 settembre 2009 n. 2009/103/CE) e della giurisprudenza eurounitaria, va interpretato estensivamente e, cioè, nel senso che la nozione di circolazione su aree private ed aree equiparate alle strade di uso pubblico comprende quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, come del resto già auspicato da autorevole dottrina (Vincenzo Liguori, Assicurazione obbligatoria RCA e nozione eurounitaria di circolazione stradale: la parola alle Sezioni Unite, in www.ridare.it, 7 Febbraio 2020). Corollario di tale interpretazione è quello che, quindi: - sussiste l'obbligo di assicurare per la RCA qualsiasi veicolo anche se fermo su aree private ed aree equiparate alle strade di uso pubblico e non idoneo alla circolazione; - le vittime hanno diritto di esperire nei confronti dell'impresa di assicurazione tutte le azioni previste dal D.lgs. n. 209/2005; - unica eccezione a tale regola è che il veicolo sia stato demolito e sia stato rilasciato il relativo certificato di rottamazione al detentore, come prevede l'art. 3, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 209/2003. |