Non sussiste responsabilità della casa farmaceutica per i danni subiti dal paziente sottoposto a sperimentazione clinica
10 Maggio 2021
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10348/21, depositata il 20 aprile.
Il caso. L'attrice conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera e la casa farmaceutica per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale conseguiti alla partecipazione ad una sperimentazione medica a base di un farmaco sponsorizzato dalla casa farmaceutica e svolta presso l'Azienda Ospedaliera. Si costituivano in giudizio i convenuti, oltre alla compagnia assicuratrice per l'eventuale manleva. Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice, condannando solidalmente le due convenute, rigettando, invece, la domanda di manleva. Avverso tale pronuncia, veniva proposto gravame principale dalla casa farmaceutica e incidentale dalla Azienda Ospedaliera. La Corte d'Appello competente confermava la sentenza di primo grado, rigettando sia l'appello principale che quello incidentale. Avverso la predetta sentenza, proponeva ricorso per cassazione la casa farmaceutica su tre motivi; notificava controricorso l'Azienda Ospedaliera, aderendo al terzo motivo del ricorso principale, mentre resisteva al primo e al secondo motivo; si costituiva, altresì, la compagnia assicuratrice per far rilevare l'intervenuta formazione del giudicato sul rigetto delle domande di garanzia, mentre la resistente-danneggiata non svolgeva attività difensiva.
Insussistenza della responsabilità contrattuale da contatto sociale in capo alla casa farmaceutica. Con il primo motivo la casa farmaceutica eccepiva e denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1228 c.c. in relazione alla parte della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha riconosciuto a carico della società farmaceutica una responsabilità contrattuale da contatto sociale. Il motivo veniva accolto e ritenuto fondato. La Suprema Corte escludeva la possibilità di fondare la responsabilità contrattuale della casa farmaceutica su un contatto sociale che certamente non vi è stato, giacchè è pacifico che la danneggiata ha avuto rapporti diretti soltanto con i sanitari dell'Azienda Ospedaliera. Deve quindi affermarsi che la casa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici, può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco a causa di un errore dei medici sperimentatori, soltanto ove risulti, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell'art. 1228 c.c.; in difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2050 c.c. o, eventualmente, dell'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa. Il motivo veniva pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale. Con il secondo motivo, la ricorrente contestava l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui l'attività di produzione e vendita di farmaci costituirebbe un'attività pericolosa. Tale motivo veniva considerato inammissibile e comunque assorbito a seguito dell'accoglimento del primo. Con il terzo motivo la casa farmaceutica lamentava l'omissione del giudice del gravame in ordine alla valutazione e accertamento ai fine della responsabilità, dell'incidenza causale del pregresso uso di farmaci da parte della paziente. Anche tale motivo veniva dichiarato inammissibile e comunque assorbito dal primo. L'azienda ospedaliera nel proprio controricorso proponeva un autonomo motivo di censura, tuttavia il ricorso incidentale veniva dichiarato inammissibile in quanto i profili relativi al consenso della paziente risultavano privi di concreto interesse e involgevano accertamenti di fatto.
In conclusione, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso della casa farmaceutica, dichiarando assorbiti gli altri due; cassava in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di appello competente; dichiarava inammissibile il ricorso incidentale dell'azienda ospedaliera. Compensava le spese di lite tra la casa farmaceutica e compagnia assicuratrice, rimettendo per le ulteriori spese all'esito del giudizio di merito.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |