Contratto a termine e distacco sindacale
10 Maggio 2021
Sono stato assunto da un'azienda come impiegato in sostituzione di un operaio in distacco sindacale. La cosa è legale?
In base a quanto disposto dall'art. 31 comma 2 l. n. 300/1970, i lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato, conservando il proprio posto di lavoro.
Tale disposizione deve essere letta congiuntamente all'art. 19, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 81/2015, in forza del quale è possibile stipulare un contratto a tempo determinato per rispondere ad esigenze di sostituzione di altri lavoratori (i quali abbiano diritto alla conservazione del posto di lavoro).
L'attuale formulazione dell'art. 31, inoltre, riprende la disciplina precedente in materia di apposizione di un termine al contratto di lavoro, recte l. n. 230/1962 e d.lgs. n.368/2001.
Sulla questione si rimanda alla circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro relativamente alla possibilità di desumere indirettamente la durata del rapporto in relazione all'esigenza sostitutiva. |