Licenziamento per g.m.o. successivo ad una riduzione di personale: quando e perché?
10 Maggio 2021
Il datore può procedere ad un licenziamento per gmo se le ragioni addotte a fondamento del recesso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle giustificanti una riduzione di personale ex l. n. 223/91 di poco precedente?
Nell'ambito di un licenziamento collettivo è precluso al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute in merito al numero, alla collocazione aziendale, ai profili professionali dei lavoratori in esubero ed ai criteri di scelta dei singoli dipendenti interessati dalla procedura di riduzione del personale.
Ne consegue che la legittimità di ulteriori e successivi licenziamenti individuali è subordinata all'indicazione, al momento del recesso, di situazioni di fatto diverse da quelle poste alla base del licenziamento collettivo.
Dovrà, dunque, ritenersi nullo ex art. 1344 c.c. il licenziamento per gmo che sia stato fondato sulle medesime ragioni addotte a giustificazione di una precedente riduzione del personale, salvo che quest'ultima sia stato dichiarata inefficace.
In quest'ultimo caso, infatti, il successivo licenziamento per gmo non potrebbe configurare un'ipotesi di convalida del negozio nullo, ex art. 1423 c.c., costituendo piuttosto la rinnovazione del licenziamento che, sebbene basato sugli stessi motivi sostanziali posti a fondamento del precedente, costituisce un negozio diverso, non potendosi comprimere la libertà del privato di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale.
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