Contratto di agenzia: la conoscenza degli addebiti “sana” la contestazione sommaria
10 Maggio 2021
Nel rapporto di agenzia è necessario che sia il preponente che l'agente, ove intendano recedere per giusta causa, diano previa comunicazione delle specifiche ragioni giustificanti il recesso?
Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni costituenti giustificazione del recesso ex art. 2119 c.c. opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia, sicché deve ritenersi preclusa la possibilità di dedurre successivamente fatti diversi da quelli ab initio contestati.
Tale limitazione sotto il profilo causale-fattuale opera in relazione al solo recesso del datore/preponente, mentre per il lavoratore/agente che si dimetta per giusta causa non è richiesta la previa comunicazione delle relative ragioni, per cui potrà tenersi conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto di recesso. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato, in relazione al requisito della specificità della contestazione, che il preponente non deve necessariamente fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde.
Pertanto, una volta accertato che gli addebiti, sebbene non indicati formalmente nella lettera di recesso, erano in concreto noti all'agente, l'illegittimità del recesso sarebbe da escludere.
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