Negato il risarcimento per i danni derivanti da una buca in autostrada: non è sufficiente la testimonianza del passeggero che l'ha percepita
11 Maggio 2021
Così ha statuito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11736/21; depositata il 5 maggio.
Una società agiva in giudizio avverso l'ANAS per i danni subiti dalla propria Ferrari a causa di una buca presente in autostrada, all'interno di una galleria non illuminata. La Corte di Appello confermava la pronuncia di rigetto emessa in primo grado dal Tribunale di Palermo. Avverso tale sentenza, la società ricorre in Cassazione invocando la responsabilità del danno a carico dall'ANAS dal momento che la buca non era evitabile poichè invisibile a causa delle insufficienti condizioni di illuminazione. Il fatto in oggetto sarebbe stato confermato da un teste dell'attore – passeggero della Ferrari - il quale aveva affermato che, pur non avendo visto, la buca l'aveva percepita con altri sensi.
La Corte di Cassazione conferma la valutazione delle dichiarazioni del teste. La Suprema Corte infatti precisa come non è notorio che il passeggero di una vettura percepisca una buca con “altri sensi”, ossia si accorga della sua presenza senza vederla: a prescindere dalla circostanza che occorrerebbe stabilire quali siano gli altri sensi, cioè come l'abbia altrimenti percepita, rimane il fatto che si tratta della percezione che in quel momento specifico ha avuto uno specifico passeggero, da cui non può ricavarsi che tutti (o quasi) abbiano stessa percezione della buca, che è ciò che sta alla base del fatto notorio. Il fatto notorio infatti, sarebbe un fatto che è acquisito alle conoscenze della collettività in modo tale da risultare certo. Di conseguenza una testimonianza come quella in oggetto non è sufficiente da sola a far presumere l'esistenza della buca, ma può valere solo come indizio che deve essere valutato insieme ad altri elementi per ricavare il fatto ignoto.
Alla luce di tale considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. |