Redazione scientifica
12 Maggio 2021

Alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

La Corte d'Appello di Venezia respingeva l'appello proposto da un cittadino straniero nei confronti dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia di rigetto del ricorso riguardante una richiesta di protezione internazionale (sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria).

Lo straniero proponeva ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello, affidandosi a tre motivi.

La S.C. rilevava preliminarmente un vizio della notificazione telematica del ricorso per cassazione. Segnatamente, nella specie, la notifica era stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui all'art. 16-ter d.l. 179/2012 (in particolare: il registro IPA). Ne conseguiva, dunque, la nullità della notifica telematica, in quanto effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, l. 53/1994. Inoltre, risultando nella fattispecie ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, la Corte ordinava il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell'interno. In seguito, tuttavia, il procuratore speciale del ricorrente faceva pervenire tramite PEC, con firma digitale dell'incaricato, la rinuncia al ricorso senza provvedere al suddetto rinnovo della notificazione.

Premessi dunque tali rilievi la Corte, in ossequio al consolidato orientamento (Cass. civ., n. 32068/2018), ha affermato che «alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione»

Per questi motivi la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.

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