Redazione scientifica
13 Maggio 2021

Il Tribunale di Trieste solleva, in relazione agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 117, 1 comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito e successivamente prorogato nella sua efficacia sino al 30 giugno 2021, che ha disposto la sospensione dell'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio degli immobili.

Il Tribunale di Trieste solleva, in relazione agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, comma 1, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: dell'art. 103, comma 6, d.l. 18/2020, come conv. con l. 27/2020 e dell'art. 17-bis d.l. 34/2020, conv. con l. 77/2020 con le quali è stata prevista la «sospensione» dell'esecuzione dei «provvedimenti di rilascio degli immobili»; dell'art. 13, comma 13, d.l. 183/2020, come conv. con l. 21/2021 sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all'emergenza sanitaria quali le situazioni relative al «mancato pagamento del canone alle scadenze» e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell'Esecuzione di deliberare e valutare, mettendolo a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario

La questione viene ritenuta rilevante - stante la necessità di applicare la normativa oggetto di censura nel caso sub iudice - e altresì non manifestamente infondata. In primo luogo, si dubita che sia violato l'art. 77 Cost. in quanto le disposizioni di legge censurate - ed in specie l'art. 13, comma 13, del d.l. 183/2020, come conv. con l. 21/2021 – sono inserite in una decretazione dedicata a disciplinare situazioni altre e diverse (più precisamente «termini legislativi», «realizzazioni di collegamenti digitali», «esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020» e «recesso del Regno Unito dall'Unione Europea»), rispetto alle quali la disciplina del rilascio degli immobili è sicuramente inconferente. In secondo luogo, la normativa sarebbe palesemente irragionevole anche ai sensi dell'art. 3 Cost., nella misura in cui sospende il rilascio degli immobili in ossequio all'emergenza sanitaria in situazioni, come nel caso sub iudice, le quali, essendo preesistenti alla pandemia, non hanno, né possono giustificarsi nell'emergenza medesima e sono da essa indipendenti. In terzo luogo, le norme sarebbero altresì illegittime nella parte in cui, rendendo doverosa in automatico la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impediscono al giudice dell'esecuzione di valutare di valutare, mettendole a raffronto e comparandole tra loro, le distinte e differenti esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante ai fini di decidere se sospendere o meno. Secondo il giudice rimettente che non possano essere pretermesse le esigenze del proprietario di vedere eseguito il rilascio degli immobili sembra, oltre che postulato del principio di ragionevolezza, altresì corollario dell'art. 42 Cost., in relazione all'art. 3 Cost., affinchè la misura disposta dalle disposizioni censurate non si tramuti in una fattispecie illegittima di espropriazione in senso sostanziale senza indennizzo. Sotto tale ultimo profilo vengono ulteriormente richiamate le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2, Cost., il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., stante la preclusione del diritto alla tutela esecutiva, e la garanzia del diritto di «proprietà», da intendersi esteso ai diritti di credito accertati, dall'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, per il tramite dell'art. 117 Cost.

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