Acquisto da fornitore intracomunitario: formalità contabili e fiscali da rispettare

Matteo Pillon Storti
13 Maggio 2021

Siamo una società italiana che opera nel commercio di tessuti. Abbiamo acquistato merce da un nostro fornitore residente in Francia. Quali sono le formalità contabili e fiscali da rispettare per questo genere di operazioni?

Siamo una società italiana che opera nel commercio di tessuti. Abbiamo acquistato merce da un nostro fornitore residente in Francia. Quali sono le formalità contabili e fiscali da rispettare per questo genere di operazioni?

Gli acquisti da fornitori residenti in altri stati UE devono essere registrati in contabilità dell'acquirente, integrando la relativa fattura d'acquisto ricevuta. È, inoltre, necessario – se ne ricorrono i requisiti – presentare il modello Intrastat e il cd. “esterometro”.

L'acquisto di beni ricevuti da un fornitore residente in un altro stato UE può configurarsi come un'operazione di acquisto intracomunitario. Per poter essere considerato tale, l'acquisto in questione deve:

  • essere posto in essere tra 2 soggetti passivi Iva UE,
  • l'operazione deve essere a titolo oneroso,
  • la merce deve trasferirsi fisicamente da uno stato UE ad un altro,
  • il compratore deve comunicare al venditore il numero di identificazione IVA in un paese diverso rispetto a quello di partenza della merce,
  • il venditore, infine, è tenuto a presentare il modello Intrastat.

La principale particolarità, ai fini IVA, degli acquisti intracomunitari sta nel fatto che il debitore d‘imposta è l'acquirente/soggetto passivo IVA. Questo avviene grazie al meccanismo contabile chiamato “inversione contabile”/“reverse charge”.

Gli acquisti intracomunitari vengono certificati dalla fattura del fornitore UE, la quale deve essere integrata direttamente dal compratore italiano con i seguenti dati: l'importo dell'IVA seguendo la normativa di riferimento (percentuale IVA, imponibilità, non imponibilità, esente IVA ecc.) e il valore in Euro.

La fattura così integrata deve essere registrata nel registro IVA delle fatture ricevute e nel registro IVA degli acquisti.

Il momento dal quale si considera effettuata l'operazione è l'inizio del trasporto o della spedizione, a prescindere dal soggetto a cura del quale sono effettuati.

Credo sia importante evidenziare anche che nel caso in cui l'acquirente – soggetto passivo IVA - non riceva la fattura dal proprio fornitore UE entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, è tenuto ad emettere la fattura “mancante” in unico esemplare, entro il 15 del mese successivo. Lo stesso dicasi, nel caso in cui il compratore / soggetto passivo IVA riceva una fattura dal proprio fornitore UE di importo inferiore rispetto al dovuto. In questo secondo caso deve emettere autofattura per un importo pari al valore “mancante”.

L'acquirente italiano, inoltre, al fine di concludere un acquisto intracomunitario deve essere iscritto al VIES, ossia l'archivio informatico comunitario unico delle partite IVA. L'acquirente, inoltre, deve verificare che il proprio fornitore UE sia iscritto, a sua volta, a tale archivio.

L'acquirente italiano, dopo aver ricevuto la fattura relativa alla fornitura – nonché dopo averla registrata come descritto in precedenza – è obbligato a presentare telematicamente, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, il modello Intrastat Intra-2 bis.

Tale obbligo è valido solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l'acquirente italiano abbia posto in essere acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200.000 €. La compilazione del modello Intrastat suddetto deve essere fatta con cadenza mensile e riguarda solo i dati di natura statistica e non anche quelli di natura fiscale.

La presentazione del modello Intrastat può avvenire utilizzando il programma dell'Agenzia delle Entrate (Entratel) oppure dell'Agenzia delle dogane (EDI e Intr@Web On line)

Infine si ricorda che gli acquisti di beni ricevuti da soggetti esteri (UE o non UE) comportano l'obbligo a carico dell'acquirente italiano di presentare il cd. “esterometro”. La presentazione dell'esterometro è – dal 2020 – a cadenza trimestrale.

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, tenendo conto, per le fatture ricevute, della data di registrazione ai fini IVA.